L.R. 30 Giugno 1984, n. 33 |
Modifica della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1: << Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Lazio >>e successive modificazioni ed integrazioni.
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(Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1984, n. 18, S.O. n. 1) Art. 1 La lettera a), primo comma, dell' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' sostituita dalla seguente: << a) un componente della Giunta regionale con funzioni di presidente che eventualmente puo', di volta in volta, farsi sostituire da un suo delegato; >>. Il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n 1, e modificato con l' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, e' sostituito dal seguente: << I pareri della commissione sono espressi validamente a maggioranza dei presenti >>. Art. 2 All' articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, cosi' come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente comma: << Il termine di cui al secondo comma del presente articolo resta sospeso fino a quando non sara' approvato lo strumento urbanistico comunale che recepisce il piano regionale delle attivita' estrattive o gli stralci del medesimo >>. Art. 3 All' articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, cosi' come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, il sesto comma e' sostituito dal seguente: << Il comune si pronuncia in merito alla domanda di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di ricezione del parere della commissione consultiva regionale >>. Art. 4 l' articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, e' sostituito dal seguente: << Art. 13 - Ricorso contro il diniego dell' autorizzazione. Qualora il comune respinga la domanda di coltivazione, ovvero non provveda al rilascio dell' autorizzazione entro il termine di cui al precedente articolo 11, quinto comma, il richiedente puo' proporre ricorso entro sessanta giorni alla Giunta regionale che decide in via definitiva sentita la commissione consultiva regionale entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso >>. Art. 5 Il quarto comma dell' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, inserito dall' articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9 e modificato con l' articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 6, e' sostituito dai seguenti: << Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato al parere della commissione consultiva regionale che deve essere espresso entro il 30 giugno 1985. Il parere si intende favorevole ove la commissione non si esprima entro il termine suddetto. Conseguentemente il comune deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricezione del parere della commissione ovvero entro centoventi giorni dalla scadenza del termine oltre il quale il parere della commissione si intende favorevole >>. Il quinto comma dell' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 63, e' sostituito dal seguente: << Qualora il comune respinga la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione ovvero non provveda al rilascio dell' autorizzazione entro il termine di cui al comma precedente il richiedente puo' proporre ricorso entro i successivi sessanta giorni alla Giunta regionale, che decide in via definitiva, sentita la commissione consultiva regionale, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso >>. Il sesto comma dell' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 63, e' soppresso. Art. 6 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |