L.R. 20 Gennaio 1997, n. 1 |
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1997.
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S.O. n. 3 Art. 1 La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1997 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1997, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, con le disposizioni e le modalita' previste nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non e' soggetta a limiti di somme. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |