| L.R. 17 Gennaio 1975, n. 4 |
| Norme per la formulazione del piano regionale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 38 e dall'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1974, n. 28. (1) (2) |
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[ Art. 1 Il termine previsto dal 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 38 per la presentazione da parte della Giunta alla approvazione del Consiglio regionale del piano generale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale, scadrā il 30 giugno 1975. Il termine previsto dal 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1974, n. 28 per l'affidamento precario delle linee automobilistiche dell'intero territorio della Regione alle aziende di cui aall'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 17 č prorogato al 30 giugno 1975. Le aziende che subentrino nelle precedenti gestioni, proseguono, in via precaria, l'esercizio dei servizi fino alla scadenza del termine indicato nel 2° comma. Art. 2
(2) Legge abrogata dal numero 20) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |