| L.R. 13 Giugno 1983, n. 35 |
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Rettifiche e modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1983, n. 2. (1)
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Art. 1 All' art. 9 della legge regionale 15 gennaio 1983, n. 2, dopo l' espressione << 27 dicembre 1979, n. 100 >>, la frase << omissis >>, viene sostituita dalla seguente << omissis >>. Art. 2 Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1983, n. 2, sostituire dopo << INADEL >> la congiunzione << omissis >> con <<, omissis >> ed aggiungere << CPDEL >> le parole << omissis >>. Art. 3 I termini di cui alle lettere a), b) ed e) del primo comma dell' articolo 1, all' ultimo comma dell' articolo 2, al secondo comma dell' articolo 8 ed all' articolo 9 della legge regionale 15 gennaio 1983, n. 2, sono prorogati di centoventi giorni. Le istanze gia' presentate nei termini fissati dalla citata legge regionale 15 gennaio 1983, n. 2, possono essere revocate. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 giugno 1983, n. 17 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |