L.R. 04 Settembre 2000, n. 29 |
Disposizioni in materia di gruppi consiliari di modifica alle leggi regionali 23 luglio 1983, n.55, 2 maggio 1995, n.19, 18 marzo 1996, n.10, 1 luglio 1996, n.25 (1) |
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 55/1983) 1. L'articolo 1, della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: " omissis ". 2. L'articolo 2 della l. r. 55/1983 è sostituito dal seguente: " omissis ". Art. 2
(Modifiche alla l.r. 19/1995) Omissis (2) Art. 3
(Modifiche alla l.r. 10/1996) Omissis (2) Art. 4
(Modifiche alla l.r.25/1996) Omissis (2) Art. 5
(Disposizione finanziaria) 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente 1 miliardo annuo, rientra nello stanziamento del capitolo 14109 del bilancio di previsione della Regione relativo all'esercizio finanziario 2000. Note (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 settembre 2000, n.25 S.O. n.7 (2) Articolo abrogato a decorrere dalla data del 1 ottobre 2002 per il personale regionale in servizio presso la Giunta regionale e dalla data del 15 marzo 2003 per il personale regionale in servizio presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |