L.R. 10 Novembre 1998, n. 50 (1) |
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998. |
Art. 1 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A". Art. 2 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B". Art. 3 1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 1998, si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse. 2. L'elenco 5 bis allegato alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli dalla presente legge, è sostituito dall'allegata tabella "D". Art. 4 1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 è incrementata di un importo di lire 18.022.202.952, ivi compreso l'importo di lire 15.666.836.503 previsto nella legge regionale 3 agosto 1998, n. 31, mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di lire 1.564.837.252.721, finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. 2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 1999 o con il relativo assestamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla l.r. 15/1988 e dell'elenco 5b di cui alla medesima legge come modificato dalla presente legge nonché di quelle autorizzate dal presente articolo. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della l.r. 31/1998, la Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito esistente mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo. 4. Il bilancio pluriennale, allegato alla l.r. 12/1997, è integrato con le variazioni indicate nell'allegata tabella "C". Art. 5 1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1999 i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire al settore 10, dell'Assessorato economia e finanza regionale relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell'esercizio 1996 e non pagati negli anni 1996, 1997 e 1998 per i quali, al 31 dicembre 1998 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 15/1977, precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 15/1977. 2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27 della l.r. 15/1977. 3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4, dell'articolo 5. 4. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1998, a carico degli esercizi 1996 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro il termine con atti pervenuti alla ragioneria entro il 31 dicembre 1998, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1999. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il Settore 11, ragioneria dell'Assessorato economia e finanza regionale. 5. Per l'esercizio finanziario 1998 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre i 31 dicembre 1998, di cui al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/1977. 6. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza. Art. 6 1. Al comma unico dell'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 69 sono aggiunte infine le parole: "I.V.A. esclusa". Tabelle allegate: Omissis. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 novembre 1998, n. 32 (S.O. n. 5). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 7 agosto 1999, n. 31 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |