| L.R. 29 Luglio 1991, n. 32 |
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Istituzione della strada dei santuari francescani. (1)
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Art. 1 1. La Regione in conformità con i propri obiettivi di sviluppo economico, culturale e turistico, al fine di valorizzare la "Valle Santa" reatina e di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico-monumentale e quello culturale, delle tradizioni popolari e religiose istituisce la "strada dei santuari francescani" interessante i comuni di Rieti, Greccio e Poggio Bustone secondo la cartografia allegata in scala 1:100.000 (Omissis). Art. 2 1. La "strada dei santuari francescani" sarà indicata da apposita segnaletica recante la dicitura della strada e da un simbolo grafico che identifichi la strada stessa, ispirato alle caratteristiche storiche, religiose e culturali del percorso. 2. Appositi cartelli segnaletici, con la raffigurazione del-l'intero percorso e l'indicazione delle caratteristiche peculiari dello stesso, saranno collocati sulla viabilità principale di accesso al percorso ed in prossimità di svincoli autostradali interessati. Art. 3 1. La provincia di Rieti, in accordo con i comuni interessati e con l'ente provinciale del turismo di Rieti, redigerà un piano pluriennale di interventi per le attrezzature, valorizzazione e promozione del percorso e dei luoghi attraversati, per la realizzazione di attività culturali e turistiche ad esso collegate, secondo le direttive di cui al successivo articolo 4. 2. Tale piano sarà sottoposto all'esame dell'Assessorato al turismo che d'intesa con l'Assessorato alla cultura della Regione provvederà all'attribuzione dei relativi finanziamenti. 3. La provincia di Rieti curerà l'attuazione degli interventi finanziari tramite i comuni interessati e l'ente provinciale per il turismo di Rieti. Art. 4 1. Il piano pluriennale di interventi di cui al precedente articolo 3 dovrà contenere le previsioni degli interventi relativi a: a) la sistemazione eventuale di tratti del percorso al fine di agevolarne la fruizione; b) il recupero ambientale e paesaggistico delle aree strettamente collegate al percorso stesso; c) la creazione di aree di sosta per la fruizione del passaggio per attività turistiche e ricreative; d) il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento di edifici di interesse storico-architettonico per attività sociali e culturali direttamente connesse all'utilizzazione e gestione della "strada dei santuari francescani"; e) la promozione, la realizzazione, di attività culturali, ricreative, scientifiche, didattiche connesse alla "strada dei santuari francescani" ed alle sue peculiari caratteristiche; f) la valorizzazione dei santuari interessati dal percorso, attraverso interventi specifici volti ad aumentare la conoscenza; g) la realizzazione di segnaletica turistica e di guide nelle principali lingue straniere oltre che in lingua italiana, e di materiale illustrativo e divulgativo volto a fornire informazioni utili e notizie sul percorso, sui monumenti, i centri abitati, e l'ambiente attraversato dal percorso stesso. 2. Il piano dovrà essere coordinato dalla provincia di Rieti, che provvederà a redigerlo sulla base delle proposte e richieste avanzate dai comuni interessati e dall'ente provinciale per il turismo di Rieti, dovrà essere trasmesso alla Regione entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La provincia di Rieti, di concerto con gli enti interessati, provvederà annualmente ad inviare alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale di attuazione per l'annualità successiva. 4. La Regione, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale approva il piano pluriennale ed i programmi annuali, prevedendone il finanziamento nei propri bilanci di previsione. Art. 5 1. Al fine di contribuire alle finalità della presente legge, in accordo con le caratteristiche storiche, culturali, religiose ed ambientali dei singoli santuari interessati, sono individuati i seguenti interventi prioritari: a) strutture per l'accoglienza, promozione turistica e attività culturali, presso il santuario del presepe nel comune di Greccio; b) realizzazione e/o recupero di strutture per l'accoglienza dei turisti in riferimento alla ospitalità, al soggiorno, ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi logistici; c) realizzazione di un monumento dedicato alla pace ed alla libertà con sistemazione dell'area nel comune di Poggio Bustone; d) parco didattico ed educativo su "S. Francesco e la natura" presso il Santuario della Foresta in comune di Rieti. Art. 6 1. Per le realizzazioni della "strada dei santuari francescani" è previsto un contributo di L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1991. 2. Detto contributo sarà iscritto in termini di competenza sul capitolo n. 16867 che verrà istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio, denominato: "Contributi per la realizzazione della strada dei santuari francescani". 3. La provincia di Rieti, in accordo con i comuni interessati, utilizzerà il contributo per la realizzazione del simbolo grafico caratteristico della strada, per la tabellazione della stessa e per iniziative e materiale promozionale. 4. Per gli interventi di cui al precedente articolo 5 è previsto per l'anno 1991 un contributo di L. 1.300 milioni che sarà utilizzato secondo la seguente ripartizione: contributo al comune di Greccio per la realizzazione di strutture per l'accoglienza, promozione turistica e attività culturale presso il santuario del presepe, L. 350.000.000; contributo all'ente provinciale per il turismo di Rieti per la realizzazione e/o il recupero di strutture per l'accoglienza dei turisti in riferimento alla ospitalità, al soggiorno, ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi logistici, L. 350.000.000; contributo al comune di Poggio Bustone per la realizzazione di un monumento dedicato alla pace ed alla libertà dei popoli con sistemazione dell'annessa area, L. 350.000.000; contributo al comune di Rieti per la realizzazione di un parco didattico ed educativo "S. Francesco e la natura" nelle adiacenze del Santuario della Foresta, L. 250.000.000. 5. Detto contributo sarà iscritto in termini di competenza sul capitolo n. 16868 che verrà istituito nel bilancio di previsione della Regione per il 1991 denominato: "Contributo per interventi prioritari per l'istituzione della strada dei santuari francescani". 6. Alla copertura degli oneri sopraindicati si provvede mediante utilizzo della posta iscritta al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera f), di lire 1.500 milioni, del bilancio 1991. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 agosto 1991, n. 23. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 gennaio 1992, n. 2 (S.S. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |