| L.R. 15 Giugno 1974, n. 29 |
| Provvidenze per gli anni 1973/1974 per l'esercizio delle autolinee ordinarie di interesse regionale. Contributo straordinario a favore dei dipendenti di dette autolinee (1) (2) |
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[ Art. 1
Art. 2
I contributi saranno erogati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalla predetta legge n. 12/1973 e dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 240 del 16 ottobre 1973, in quanto applicabili, nonchè secondo le ulteriori modalità fissate dalla presente legge. Art. 3
Restano fermi i casi di esclusione previsti dalla legge n. 12/1973. Sono, pertanto, escluse dai contributi in parola le aziende di proprietà dei comuni, nonchè tutte le imprese private i cui servizi sono in atto gestiti in via precaria, ai sensi delle leggi regionali n. 1/1973 e n. 38/1973 dalla Società Stefer e Società Romana per le Ferrovie del Nord. Art. 4
Il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 1, sarà erogato alla imprese e sarà determinato in base all'effettivo servizio prestato da ciascun dipendente durante il periodo dal 1^ agosto 1973 al 31 dicembre 1974, risultante da apposite dichiarazioni rese dalle imprese con le domande di contributo e dal controllo dei libri paga e matricola delle imprese medesime. L'Assessorato ai trasporti, effettuati gli accertamenti per i quali si potrà anche avvalere della consulenza delle rappresentanze sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà, se del caso, alla rettifica delle dichiarazioni delle imprese. Il contributo destinato ai lavoratori e maturato per l'anno 1973, sarà erogato alle imprese in unica soluzione. Il contributo destinato ai lavoratori e relativo al 1974, sarà erogato alle imprese in trimestralità posticipate, previ gli adempimenti stabiliti dal precedente comma da assolvere trimestralmente a partire dal 1^ aprile 1974. Le imprese provvederanno alla riscossione dei contributi liquidati ed al successivo pagamento degli aumenti al personale dipendente e degli oneri riflessi aziendali agli enti interessati fornendo all'Assessorato ai trasporti la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti. In caso di mancato pagamento, la Regione provvederà, ove occorra, al recupero del contributo, fermo restando la sospensione della corresponsione del contributo medesimo per i successivi trimestri. Art. 5
Ai fini della determinazione del contributo di cui alla lettera b) dell'art. 1, vanno considerati: a) i costi chilometrici ritenuti ammissibili dall'Assessorato ai trasporti; b) le percorrenze espresse in autobus/km. relative alle corse previste dagli atti concessionali delle sole autolinee ordinarie e stagionali di competenza regionale e comunale nonchè delle corse bis denunciate e delle corse plurime autorizzate sulle linee medesime. Il contributo relativo all'esercizio di autolinee ordinarie di concessione comunale potrà essere erogato previa dimostrazione da parte delle imprese esercenti della regolarità dei rapporti concessionali per gli anni 1973 e 1974. Non sono da considerare le percorrenze relative ai giorni di sospensione dei servizi, alle corse fuori linea, all'esercizio delle autolinee di gran turismo e di quelle concesse dallo Stato o da altre regioni. I prodotti dei termini di cui ai precedenti punti a) e b), determinano le spese di esercizio ammissibili. Art. 6
La somma erogabile a ciascuna impresa per i contributi previsti alla lettera b) dell'art. 1, non può superare L. 40 per autobus/km per il periodo 1^ gennaio - 31 luglio 1973 e L. 70 per autobus/km per il periodo 1^ agosto 1973 - 31 dicembre 1974. All'atto della concessione degli anzidetti contributi la Giunta regionale ha facoltà di vincolare, in tutto o in parte, la utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile. Art. 7
I provvedimenti di liquidazione dei contributi sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato ai trasporti. Art. 8
Nel caso in cui la somma stanziata con la presente legge non riuscisse a coprire l'importo totale dei contributi come sopra determinati, si procederà all'erogazione integrale dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 1, mentre i contributi di cui alla lettera b) dello stesso articolo verranno percentualmente adeguati in base alla disponibilità finanziaria residua. Alla copertura dei fondi eventualmente occorrenti per il pagamento entro il limite massimo previsto dal 1^ comma del precedente art. 6 dei contributi riconosciuti ammissibili, non erogati e da liquidare - ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 1973, n. 240 - nel 1975, si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio di competenza di detto anno. Art. 9
E' istituito nel bilancio 1974 il cap. 1543 concernente "Contributi delle spese di esercizio sostenute annualmente da imprese private concessionarie di autoservizi ordinari di linea per viaggiatori". Art. 10
Sono stanziate per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge L. 3.138.000.000 da prelevare dal cap. 1963 del bilancio 1974. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ] Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1974, n. 17. (2) Legge abrogata dal numero 18) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |