Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995.

Numero della legge: 1
Data: 10 gennaio 1995
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1995
L.R. 10 Gennaio 1995, n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995.

Art.1
1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1995 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1995, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni contenuti nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nei limiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme.
2. La predetta autorizzazione è estesa anche al bilancio del Consiglio regionale nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nei medesimi disegni di legge per i capitoli di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.


Art.2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul Bur 20 gennaio 1995, n. 2.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 aprile 1995, n. 14 (S.S. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.