| L.R. 14 Luglio 1976, n. 33 |
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Modifiche alle autorizzazioni di spesa per l'ammortamento di mutui, nonchŠ variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1976.(1)
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Art. 1 Ferma restando l'autorizzazione a contrarre uno o pių mutui per un ricavo complessivo netto di L. 6.000 milioni, prevista dall'art. 9 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47 (2), la spesa per le relative rate annue di ammortamento č determinata come segue: L. 400 milioni per l'anno finanziario 1976; L. 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1995; L. 400 milioni per l'anno finanziario 1996. Art. 2 Ferma restando l'autorizzazione a contrarre uno o pių mutui per un ricavo complessivo netto di L. 4000 milioni, prevista dall'art. 5 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, la spesa per le relative rate annue di ammortamento č determinata come segue: L. 300 milioni per l'anno finanziario 1976; L. 600 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1995; L. 300 milioni per l'anno finanziario 1996. Art. 3 Ferma restando l'autorizzazione a contrarre uno o pių mutui per un ricavo complessivo netto di L. 13.000 milioni, prevista dall'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, la spesa per le relative rate annue di ammortamento č determinata come segue: L. 1.200 milioni per l'anno finanziario 1976; L. 2.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1995; L. 1.200 milioni per l'anno finanziario 1996. Art. 4 Ferma restando l'autorizzazione a contrarre uno o pių mutui per un ricavo complessivo netto di L. 13.000 milioni, prevista dall'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 43, la spesa per le relative rate annue di ammortamento č determinata come segue: L. 400 milioni per l'anno finanziario 1976; L. 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1995; L. 400 milioni per l'anno finanziario 1996. Art. 5 Ferma restando l'autorizzazione a contrarre uno o pių mutui per un ricavo complessivo netto di L. 7.300 milioni, prevista dall'art. 6 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 73, la spesa per le relative rate annue di ammortamento č determinata come segue: L. 550 milioni per l'anno finanziario 1976; L. 1.100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1995; L. 550 milioni per l'anno finanziario 1996. Art. 6 E' revocata l'autorizzazione a contrarre un mutuo di L. 300 milioni prevista dall'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 76. Art. 7 - Art. 8 (Omissis) (3). Note : (1) Pubblicata sul BUR 24 luglio 1976, n. 20 (S.O.). Riprodotta sulla G.U della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 287. (2) Abrogata dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. (3) Riguardano variazioni di bilancio. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |