Limitazioni all'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia (1) (2)

Numero della legge: 55
Data: 9 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 9 Giugno 1975, n. 55
Limitazioni all'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia (1) (2)


[ Art. 1



Nelle riserve di caccia č vietata ogni forma di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per palmipedi, trampolieri e columbidi.
Il comitato provinciale della caccia, su conforme parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, puņ permettere nelle riserve, sotto determinate condizioni e nel periodo di esercizio venatorio, la caccia agli storni, ai passeri ed ai tordi per la protezione delle colture.]



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18.

(2) Legge abrogata dal numero 71) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.