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[ Art. 1
Nelle riserve di caccia č vietata ogni forma di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per palmipedi, trampolieri e columbidi. Il comitato provinciale della caccia, su conforme parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, puņ permettere nelle riserve, sotto determinate condizioni e nel periodo di esercizio venatorio, la caccia agli storni, ai passeri ed ai tordi per la protezione delle colture.] Note: (1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18.
(2) Legge abrogata dal numero 71) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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