| L.R. 09 Giugno 1975, n. 57 |
| Finanziamento della legge regionale 23 luglio 1974, n. 37 (1) (2) |
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[ Art. 1 A carico dell'esercizio finanziario 1975 è autorizzata la spesa di L. 2.992,30 milioni in aggiunta ai finanziamenti stanziati con la legge regionale 23 luglio 1974, n. 37 concernente: "Provvedimenti urgenti per la zootecnia", in applicazione della legge dello Stato n. 118 del 18 aprile 1974. Art. 2
Ferme restando le disposizioni della legge regionale 23 luglio 1974, n. 37, i benefici ivi previsti sono erogabili fino ad esaurimento dei fondi di cui al precedente articolo. Art. 3
In applicazione dell'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, lo stanziamento del cap. 305 "Contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 è aumentato di L. 2.992,30 milioni. In relazione a quanto precede, nel bilancio per l'esercizio finanziario 1975, viene istituito il cap. 2775 con la denominazione: "Interventi urgenti per la zootecnia in applicazione della legge 18 aprile 1974, n. 118" e con lo stanziamento di L. 2.992,30 milioni Art. 4
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| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |