Finanziamento della legge regionale 23 luglio 1974, n. 37 (1) (2)

Numero della legge: 57
Data: 9 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 09 Giugno 1975, n. 57
Finanziamento della legge regionale 23 luglio 1974, n. 37 (1) (2)


[ Art. 1


A carico dell'esercizio finanziario 1975 è autorizzata la spesa di L. 2.992,30 milioni in aggiunta ai finanziamenti stanziati con la legge regionale 23 luglio 1974, n. 37 concernente: "Provvedimenti urgenti per la zootecnia", in applicazione della legge dello Stato n. 118 del 18 aprile 1974.


Art. 2


Ferme restando le disposizioni della legge regionale 23 luglio 1974, n. 37, i benefici ivi previsti sono erogabili fino ad esaurimento dei fondi di cui al precedente articolo.


Art. 3


In applicazione dell'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, lo stanziamento del cap. 305 "Contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 è aumentato di L. 2.992,30 milioni.
In relazione a quanto precede, nel bilancio per l'esercizio finanziario 1975, viene istituito il cap. 2775 con la denominazione: "Interventi urgenti per la zootecnia in applicazione della legge 18 aprile 1974, n. 118" e con lo stanziamento di L. 2.992,30 milioni


Art. 4



L'utilizzazione della somma stanziata al cap. 2755 del bilancio per il 1975 è subordinata al formale accertamento dell'entrata prevista al primo comma del precedente art. 3.]




Note:

(1) (Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18.


(2) Legge abrogata dal numero 12) dell'allegato B della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.