Norme transitorie per l' esercizio di pubblici servizi di trasporto.

Numero della legge: 9
Data: 17 marzo 1973
Numero BUR: 7
Data BUR: 23/03/1973

L.R. 17 Marzo 1973, n. 9
Norme transitorie per l' esercizio di pubblici servizi di trasporto.



Art. 1

a) In favore dei Consiglieri in carica, che ne facciano richiesta, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale provvede a stipulare apposite convenzioni con un idoneo Istituto per l' assicurazione contro le malattie.
b) La quota annuale per Consigliere da versare all' Istituto con cui viene stipulata la convenzione di cui al comma precedente e' al 50% a carico di ogni singolo Consigliere e 50% a carico della Regione.


Art. 2

a) A copertura degli infortuni subiti dai Consiglieri Regionali in carica, che ne facciano richiesta, l' Ufficio di Presidenza provvede a stipulare apposite convenzioni con un idoneo Istituto assicurativo.
b) La somma da assicurare per ciascun Consigliere ammonta a lire 50.000.000 in caso di morte e fino a lire 50.000.000 in caso d' invalidita' permanente.
c) Il premio annuo per Consigliere, comprensivo sia dell' assicurazione per morte, sia di quella per invalidita' permanente, di cui al comma precedente, da versare all' Istituto con cui viene stipulata la convenzione prevista dal 1° comma, e' del 50% a carico di ciascun Consigliere ed al 50% a carico della Regione.


Art. 3

a) Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della stessa e sino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento.
b) Per i Consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedentemente, valgono fino alla data della cessazione.


Art. 4

L' onere derivante dall' applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente in L. 10.000.000 annui fara' carico per l' anno 1973 e successivi ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.