L.R. 23 Settembre 1991, n. 54 |
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10febbraio 1991, n. 10 riguardante: " Determinazione delladiaria e rimborso spese ai consiglieri regionali"
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(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1991, n. 28) Art. 1 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1991, n. 10 e' inserito il seguente comma: "3. Ai consiglieri regionali e' corrisposto il rimborso delle eventuali spese relative a pedaggi autostradali per percorsi effettuati nell'ambito del territorio nazionale, per l'espletamento delle funzioni istituzionali". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |