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[ Art. 1
I ricorsi inoltrati alla Regione avverso le classificazioni di cui al R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni, attribuite dagli enti provinciali per il turismo, sono decisi con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione presieduta dall'Assessore competente in materia turistica ed alberghiera e così costituita: a) un rappresentante regionale degli operatori del settore turistico ricettivo designato dall'organismo regionale più rappresentativo; b) un rappresentante regionale dei lavoratori del settore alberghiero da scegliersi da una terna proposta dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Un funzionario del settore del turismo assolve le funzioni di relatore e di segretario. Il parere della commissione viene espresso secondo la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la tesi del presidente della commissione. La decisione adottata dal Presidente della Giunta regionale è definitiva. ] Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 luglio 1974, n. 21 (S.O.)
(2) Legge abrogata dal numero 29) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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