Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 53

Numero della legge: 27
Data: 15 maggio 1995
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1995

L.R. 15 Maggio 1995, n. 27
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 53

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1995, n. 15)


Art. 1

1. L'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, e' sostituito dal seguente:

«Art. 9.
(Organizzazione)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato si avvalgono di apposite segreterie amministrative, organizzate, rispettivamente, a livello di ufficio di sezione, la cui dotazione organica di personale regionale e' cosi' determinata:
a) segreteria della commissione regionale per l'artigianato:
1) un dirigente regionale;
2) un funzionario dell'ottava qualifica funzionale;
3) due istruttori direttivi della settima qualifica funzionale di cui uno con profilo professionale "amministrativo" ed uno con profilo professionale "esperto in economia e finanza";
4) due istruttori della sesta qualifica funzionale, con profilo professionale "amministrativo";
5) un esecutore di quarta qualifica funzionale con profilo professionale "dattilografo"
b) segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato:
1) un funzionario dell'ottava qualifica funzionale;
2) due istruttori direttivi della settima qualifica funzionale con profilo professionale "amministrativo";
3) personale di qualifica funzionale sesta, quinta e quarta, in numero adeguato in relazione alle esigenze operative delle singole commissioni.

2. Le segreterie delle commissioni provinciali dell'artigianato dipendono funzionalmente dalla segreteria della commissione regionale per l'artigianato".


Art. 2

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 53 del 1987, e' sostituito dal seguente:

" Art. 40.
(Accertamento degli illeciti ed irrogazione della sanzioni )

1. All'accertamento delle violazioni delle disposizione della presente legge si provvede ai sensi della legge regionale n. 53 del 1987, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la competenza delle commissioni provinciali per l'artigianato prevista dall'articolo 36».

2. Le CPA, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal, fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attivita' artigiana senza iscrizione all'albo, sono quelle di cui al punto G) della legge regionale n. 53 del 1987 cosi' come modificata dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 24. Ogni iniziativa od informazione relativa al fenomeno dell'abusivismo sara' trasmessa dalle CPA agli organi della pubblica amministrazione competenti in materia.


Art. 3

1. L'articolo 41 della legge regionale n. 53 del 1987 e' sostituito dal seguente:

«Art. 41.
(Comunicazione degli illeciti)

1. Gli uffici e gli organi della pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalle leggi, rilevino violazioni alle disposizioni della presente legge, ne danno comunicazione, entro i successi cinque giorni, alla commissione provinciale per l'artigianato ed al sindaco competenti per il territorio, i quali adottano i provvedimenti di rispettiva competenza».


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.