Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980,n. 2 concernente: "Disciplina del lavoro straordinario".

Numero della legge: 10
Data: 22 febbraio 1988
Numero BUR: 6
Data BUR: 20/02/1988

L.R. 22 Febbraio 1988, n. 10
Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980,n. 2 concernente: "Disciplina del lavoro straordinario".

(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1988, n. 6)


Art. 1

Al fine di assicurare la funzionalita' del Consiglio regionale e di alcuni settori della Giunta, e in attesa della copertura dei posti previsti in organico per il personale addetto ai servizi tecnici, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella sua autonomia funzionale e la Giunta regionale in caso di esigenze particolari sono autorizzati a disporre che un numero limitato di dipendenti indispensabili a garantire lo svolgimento delle sedute del Consiglio e degli altri Organismi consiliari e istituzionali e gli adempimenti conseguenti, nonche' gli autisti, centralinisti, ausiliari addetti a servizio di custodia ed attesa ed altro personale addetto a servizi tecnici puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti fissati dall' articolo 3 della legge regionale del 19 gennaio 1980, n. 2.
L' Ufficio di Presidenza per il personale in servizio presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale, che dovra' sentire la competente Commissione consiliare permanente, per il restante personale, dovra', nei relativi provvedimenti autorizzativi indicare i motivi per i quali le prestazioni sono rese, l' entita' del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l' esecuzione del lavoro straordinario nonche' il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondente alle straordinarie ed indilazionabili esigenze di lavoro.


Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.