| L.R. 29 Aprile 1980, n. 27 |
| Divieto di usare volatili per il tiro a volo (1) (2) |
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[ Art. 1
E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo. Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Art. 2
(2) Legge abrogata dal numero 80) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |