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[ Art.1
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto urbani e suburbani di pertinenza dei comuni del Lazio di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 sono erogati direttamente a favore dei soggetti pubblici o privati esercenti pubblici esercizi anzidetti. 2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta direttamente dalla Regione sulla base di dichiarazione rilasciata dall'ente locale interessato che attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di esercizio di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1982.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 aprile 1995, n. 11.
(2) Legge abrogata dal numero 83) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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