Soggetti diretti percettori dei contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto del Lazio. (1) (2)

Numero della legge: 13
Data: 8 aprile 1995
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1995

L.R. 8 Aprile 1995, n. 13 (1)
Soggetti diretti percettori dei contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto del Lazio. (1) (2)


[ Art.1


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto urbani e suburbani di pertinenza dei comuni del Lazio di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 sono erogati direttamente a favore dei soggetti pubblici o privati esercenti pubblici esercizi anzidetti.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta direttamente dalla Regione sulla base di dichiarazione rilasciata dall'ente locale interessato che attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di esercizio di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1982.]


Note:


(1) Pubblicata sul BUR 20 aprile 1995, n. 11.

(2) Legge abrogata dal numero 83) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.