Prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze (1)

Numero della legge: 46
Data: 11 settembre 1976
Numero BUR: 26
Data BUR: 21/09/1976

L.R. 11 Settembre 1976, n. 46
Prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze (1)



Art. 1
(Finalita')

La Regione, in attesa della riforma sanitaria ed in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, promuove, nel quadro della riorganizzazione e della integrazione di servizi sociali e sanitari previsti dalla legge 14 gennaio 1975, n. 2:
a) l' elaborazione di piani regionali per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze;
b) lo sviluppo di una coscienza sanitaria diffusa in tema di alcoolismo e di tossicodipendenze;
c) lo sviluppo e l' attuazione di iniziative volte alla prevenzione primaria dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze, anche mediante il coordinamento degli interventi previsti dalla legge con le altre iniziative regionali per la lotta alle cause di emarginazione e di disadattamento;
d) lo sviluppo, il coordinamento e il controllo delle attivita' di cura svolte nei normali presidi sociali e sanitari, nonche' delle attivita' di riabilitazione in favore degli alcoolisti e dei tossicodipendenti;
e) lo sviluppo e l' attuazione di iniziative per la qualificazione e l' aggiornamento permanenti degli operatori sociali e sanitari necessari in questo settore di attivita';
f) la conoscenza ai fini epidemiologici della realta' socio - economica, culturale e sanitaria in relazione ai fenomeni dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze, da svolgere in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, con i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, con i comitati di quartiere e con le associazioni e gli organismi rappresentativi di forze sociali operanti nel territorio, nonche' la promozione di iniziative per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti alla materia regolata dalla presente legge, anche in collegamento con i centri e gli istituti di ricerca.


Art. 2

Le finalita' di cui all' art. 1 sono perseguite:
a) mediante la delega ai consorzi per i servizi sociali e sanitari di cui alla legge 12 gennaio 1976, n. 2, di tutte le funzioni amministrative, non riservate agli organi regionali;
b) attraverso l' attivita' degli organi regionali e del comitato regionale per la prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze, quale organo consultivo della Regione.




Art. 3
(Funzione di promozione, coordinamento e controllo in materia di alcoolismo e tossicodipendenze)


Le funzioni di promozione, di consulenza, di coordinamento e di controllo, attribuite dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, ai centri medici e di assistenza sociale per le tossicodipendenze, sono svolte direttamente dall' assessorato regionale alla sanita', che si avvale per la loro esecuzione, anche in ambiti intercomprensoriali, dei consorzi per i servizi sociali e sanitari indicati dal piano di cui al successivo art. 9. A questo fine, i consorzi per i servizi sociali e sanitari indicati dal piano provvedono a:
a) promuovere le iniziative da assumere al livello locale in attuazione della presente legge;
b) prestare opera di consulenza ai presidi socio - sanitari e agli altri enti e istituzioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di alcoolismo e di tossicodipendenza e fornire le informazioni necessarie al personale sociale e sanitario operante nel territorio di competenza;
c) coordinare l' attivita' dei presidi sanitari per quanto concerne la cura degli stati di alcoolismo e di tossicodipendenza e coordinare ogni altra attivita' di prevenzione primaria e di riabilitazione, anche in collaborazione con le forze sociali presenti nel territorio, nel quadro degli interventi contro l' emarginazione e il disadattamento;
d) valutare con il personale addetto alle varie attivita', attraverso riunioni periodiche, l' efficacia dei metodi terapeutici, la capacita' di indurre farmacodipendenza dei medicinali e la validita' delle iniziative di prevenzione e riabilitazione messe in atto;
e) raccogliere e trasmettere all' assessorato regionale alla sanita' i dati relativi alla produzione, alla distribuzione e al commercio delle sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' i dati relativi alle segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
f) collaborare allo svolgimento di programmi di qualificazione e di aggiornamento permanente in tema di alcoolismo e di tossicodipendenze per il personale dei presidi socio - sanitari, per gli insegnanti e gli educatori, per le forze di polizia e per il personale militare, giudiziario e carcerario.
Le attivita' di cui al comma precedente sono svolte dal personale dei consorzi nel numero e con le qualificazioni professionali richiesti dalle esigenze, secondo le direttive e le indicazioni dell' assessorato regionale alla sanita'.
Tale personale e' impiegato secondo la necessita' e in base agli orari fissati dal consorzio. A completamento dell' orario di servizio, il medesimo personale viene utilizzato presso altri servizi e strutture socio - sanitarie dell' unita' locale per i servizi sociali e sanitari.



Art. 4
(Comitato regionale per la prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze)

E' istituito il comitato regionale per la prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze quale organo consultivo della Regione, presieduto dall' assessore regionale alla sanita' o da un suo delegato, e composto da: due membri scelti nell' ambito degli organi di gestione dei consorzi per i servizi sociali e sanitari; sette membri dei consigli di circolo e di istituto della scuola scelti rispettivamente: quattro tra i rappresentanti degli studenti ed uno ciascuno tra i rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non docente;
quattro membri scelti nell' ambito delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale in numero di tre per i lavoratori dipendenti e uno per gli imprenditori;
due operatori che svolgono attivita' di volontariato nel settore dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze; un assistente sociale;
un educatore;
un esperto in comunicazioni di massa; un medico dei servizi sanitari di base, un medico ospedaliero, uno psicologo, uno psichiatra, un sociologo; un farmacologo;
un esperto in statistica sanitaria; due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di segretario.
I membri sono nominati dal presidente della giunta regionale su proposta dell' assessore alla sanita', sentita la competente commissione consiliare e sono scelti, ove possibile, tra persone aventi una concreta esperienza di studio e di lavoro nel campo dell' alcoolismo, delle tossicodipendenze e del disadattamento soprattutto giovanile.
Fanno inoltre parte del comitato: un funzionario del Ministero della sanita'; un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;
un funzionario o ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685
un rappresentante per ciascuno dei comuni capoluogo delle province del Lazio; (2)
una ispettrice di polizia;
i presidenti dei tribunali dei minorenni aventi giurisdizione nella Regione;
i presidenti delle sezioni specializzate di cui allo art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. I membri di cui al precedente comma sono designati dagli organi interessati.
I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il regolamento per il funzionamento del comitato.
Il comitato nella prima riunione elegge il vice - presidente. Il comitato puo' articolarsi in sezioni e costituire gruppi di lavoro anche con la partecipazione di esperti estranei all' amministrazione regionale. La partecipazione alle sedute del comitato e dei relativi gruppi di lavoro e' gratuita.




Art. 5
(Funzioni del comitato regionale per la prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze)


Il comitato regionale per la prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze formula pareri, propone interventi e promuove indagini conoscitive, accertamenti ispettivi e svolge attivita' di consulenza in favore della Regione nella formulazione dei piani regionali per quanto concerne:
l' educazione sanitaria, la diffusione delle informazioni e la formazione degli operatori; la prevenzione primaria dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze, anche in relazione al disadattamento; i piani di intervento terapeutico; l' attivita' di volontariato e di reinserimento sociale; la rilevazione dei dati e l' analisi epidemiologica; il collegamento e la collaborazione con le varie istituzioni ed organismi operanti nel settore, ivi compresi quelli scolastici, militari, giudiziari e di polizia.



Art. 6 (3)
(Utilizzazione delle associazioni ed istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro)

I consorzi per i servizi sociali e sanitari, in applicazione del piano annuale degli interventi di cui al successivo art. 9, possono utilizzare associazioni ed istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro, ai sensi dell' art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per lo svolgimento di attivita' di prevenzione e di riabilitazione, con esclusione di ogni attivita' curativa, nel quadro di programmi generali di lotta all' emarginazione e al disadattamento.



Art. 7
(Attivita' di volontariato)

Le attivita' di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti, quale espressione dell' impegno di solidarieta' delle collettivita' locali, sono esercitate nell' ambito delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari e degli enti ausiliari, sotto il coordinamento e la vigilanza del consorzio per i servizi sociali e sanitari.
In particolare, sara' agevolata la partecipazione degli ex alcoolisti e degli ex tossicodipendenti ai programmi di prevenzione e di riabilitazione.



TITOLO II

LE ATTIVITA'



Art. 8
(Dati statistici ed analisi epidemiologica)

L' assessore regionale alla sanita', sentito il comitato regionale per la prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze, coordina ed impartisce norme per la raccolta e l' elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici.
Nella raccolta dei dati deve essere rispettato l' anonimato se richiesto, garantendo con opportuni accorgimenti l' esatto riferimento a uno stesso soggetto di tutte le notizie che lo riguardano.
Tutti i presidi e i servizi sanitari e di assistenza sociale, pubblici e privati, e i sanitari esercenti la libera professione sono tenuti a trasmettere agli uffici indicati dalla Regione i dati richiesti, utilizzando gli schemi all' uopo predisposti dall' assessorato regionale alla sanita'.
L' assessorato alla sanita' redige il piano annuale delle rilevazioni statistiche e delle indagini epidemiologiche, analizza i dati raccolti dai consorzi dei servizi sociali e sanitari, trasmettendoli al comitato regionale per la prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze, cura l' ampia diffusione dei dati stessi e ne riferisce periodicamente al consiglio regionale.
Il comitato regionale puo' proporre eventuali indagini dirette ad approfondire particolari aspetti dei fenomenti rilevati.
I consorzi possono svolgere, anche di propria iniziativa, ulteriori indagini articolate nel territorio di competenza in collaborazione con le istituzioni e le forze sociali.


Art. 9
(Piano regionale di intervento)

Il consiglio regionale approva annualmente, su proposta della giunta regionale, il piano degli interventi da effettuare nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti.
Il piano e' formulato dalla giunta regionale, su proposta dell' assessorato alla sanita', previo parere della competente commissione permanente del consiglio regionale e sentito il comitato regionale di cui al precedente art. 4.
Il piano prevede in particolare:
a) le attivita' statistiche ed epidemiologiche intese a conoscere il fenomeno dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze, ivi comprese le cause socio - ambientali che ne favoriscono l' insorgenza;
b) gli indirizzi generali per le attivita' di prevenzione primaria, cura e riabilitazione;
c) i consorzi per i servizi sociali e sanitari di cui si avvale la Regione per le finalita' indicate al precedente art. 3;
d) i presidi sociali e sanitari da utilizzare per gli interventi terapeutici;
e) le associazioni e istituzioni pubbliche e private non aventi scopo di lucro da utilizzare ai fini delle attivita' preventive e di riabilitazione e le attivita' di volontariato da utilizzare nell' ambito delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari e delle associazioni e istituzioni pubbliche e private;
f) gli interventi finanziari di cui al successivo articolo 17.
Obiettivo prioritario del piano degli interventi e' la attivazione e il potenziamento dei servizi pubblici da utilizzare per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell' alcolismo e delle tossicodipendenze.
A questo fine almeno l' 80 per cento dei finanziamenti previsti dal piano annuale degli interventi e' destinato alle strutture pubbliche. (4)


Art. 10
(Attivita' dei consorzi)

I consorzi per i servizi sociali e sanitari provvedono, per delega della Regione, a:
a) svolgere gli interventi opportuni per prevenire le condizioni di emarginazione e di disadattamento, che costituiscono le radici sociali del fenomeno dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze e che ne favoriscono l' insorgenza;
b) svolgere azione di educazione sanitaria, in particolare nella scuola, nei luoghi di lavoro e nelle collettivita' in genere, con la collaborazione degli organi competenti, anche mediante dibattiti, conferenze ed altre iniziative intese a stimolare una coscienza diffusa sulla problematica dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze;
c) coordinare la cura degli alcoolisti e dei tossicodipendenti;
d) curare la riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti, anche promuovendo la collaborazione della popolazione, e in particolare degli imprenditori e dei lavoratori, per il reinserimento nella societa' dei soggetti disintossicati;
e) promuovere presso gli organi competenti studi e ricerche sugli effetti nocivi dell' alcool e dei farmaci. I consorzi formulano proposte per il piano annuale degli interventi e svolgono le predette attivita' attraverso l' utilizzazione e il coordinamento di servizi e delle strutture socio - sanitarie dell' unita' locale per i servizi sociali e sanitari, avvalendosi, altresi', secondo le indicazioni del piano, delle associazioni ed istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro e delle attivita' di volontariato.



Art.11
(Iniziative terapeutiche)

Gli alcoolisti ed i tossicodipendenti hanno diritto alle cure gratuite presso i presidi delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari e presso tutti gli altri presidi sanitari pubblici o convenzionati ubicati nella Regione.
Deve essere garantito, in ogni caso, il diritto alla scelta del luogo di cura, nell' ambito di quelli pubblici o convenzionati.
Le cure vengono effettuate dai normali servizi delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari nonche' dai presidi ospedalieri ed ambulatoriali, ivi compresi quelli degli enti mutualistici, ad esclusione degli ospedali psichiatrici.



Art.12

(Collaborazione con altri enti ed organizzazioni)

La Regione promuove la collaborazione con le autorita' e gli organi collegiali della scuola, con le autorita' militari, carcerarie e giudiziarie e con gli organismi preposti al tempo libero, per lo svolgimento di attivita' comuni nel campo della prevenzione, della cura e della riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti.
La collaborazione con gli enti e gli organismi sopra citati costituisce un aspetto di piu' ampi programmi di collaborazione concernenti l' educazione sanitaria, con particolare riguardo all' educazione sessuale ai sensi della legge regionale 16 aprile 1976, n. 15, alla prevenzione ed al recupero degli stati di emarginazione e di disadattamento ai sensi delle leggi regionali 9 settembre 1974, n. 62 e 3 febbraio 1976, n. 11, nonche' ad altri eventuali settori di attivita' di reciproco interesse. In particolare collabora con:
a) i provveditori agli studi e con gli organi collegiali della scuola nell' opera di educazione sanitaria di cui all' art. 85 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, perche' sia assicurato il diritto all' informazione, all' aggiornamento per gli insegnanti, i genitori e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
b) le autorita' militari alla organizzazione delle attivita' di informazione e di educazione sanitaria nei confronti dei cittadini che svolgono il servizio militare nel territorio della Regione.


Art.13
(Coordinamento con l' attivita' propria delle istituzioni giudiziarie)

La Regione promuove la collaborazione con le autorita' giudiziarie, carcerarie e con le forze di polizia, assicurando la propria disponibilita' ad iniziative aventi per fine:
a) l' analisi approfondita, attraverso discussioni aperte alla partecipazione dei detenuti e degli assistiti, del rapporto che lega il problema della diffusione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze a quello della delinquenza in genere e della delinquenza minorile in particolare;
b) l' educazione sanitaria del personale, dei detenuti e degli assistiti, in materia di alcoolismo e di tossicodipendenza;
c) l' applicazione di tutte le necessarie misure di cura e di riabilitazione nei confronti dei detenuti e degli assistiti in condizione di alcoolismo o di tossicodipendenza.


Art. 14
(Formazione e aggiornamento del personale)

La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attivita' di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento per tutto il personale che opera, in base alle disposizioni di cui all' art. 2 della presente legge, in contatto con gli alcoolisti e i tossicodipendenti.
Tali attivita' devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare e atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.
Le modalita' di svolgimento delle attivita', i programmi ed i contenuti formativi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato regionale di cui al precedente art. 5, su proposta dell' assessore alla cultura e all' istruzione professionale, d' intesa con l' assessore alla sanita'.
Tali attivita' vengono organizzate dai consorzi per i servizi sociali e sanitari e comprendono anche l' aggiornamento ed il perfezionamento attraverso seminari, giornate di studio, ricerche ed altre iniziative intese a confrontare, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro nonche' ad approfondire la conoscenza della realta' economica, sociale e culturale in cui opera il personale.



Art. 15
(Controllo sulla produzione e commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope)

Ai fini dell' attuazione dell' art. 65 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, l' assessorato regionale alla sanita' provvede al controllo, attraverso i propri uffici anche periferici dei dati relativi alla produzione, alla fabbricazione e all' impiego delle sostanze comprese nelle tabelle allegate alla legge sopracitata.
L' assessorato regionale alla sanita' provvede, altresi', alla elaborazione dei dati relativi alle ricette mediche trattenute dai farmacisti nonche' al controllo dell' esatta osservanza, da parte delle farmacie, delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685.



TITOLO III
NORME FINANZIARIE


Art. 16
(Finanziamenti)

Le attivita' di cui alla presente legge sono finanziate attraverso:
a) la quota annuale attribuita alla Regione ai sensi dell' art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
b) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;
c) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.




Art. 17
(Erogazioni)

La Regione eroga contributi ai consorzi di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 per gli interventi nel campo sociale e sanitario relativi alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti alcoolisti e tossicodipendenti.
A tal fine la Regione adotta un programma pluriennale di interventi nel quadro della programmazione prevista dall' art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 e annualmente il consiglio regionale, nei termini e con le modalita' previste dall' art. 15 della stessa legge, determina il piano di ripartizione dei contributi da destinare per le attivita' di cui alla presente legge.
La Regione provvede, altresi', a mettere a disposizione dei consorzi espressamente indicati dal piano annuale degli interventi i fondi occorrenti per gli svolgimento, anche in ambito intercomprensoriale, delle attivita' di cui all' art. 3 della presente legge, nonche' ad erogare agli stessi consorzi contributi una tantum quale concorso finanziario alle eventuali spese di primo impianto dei servizi in questione.
I consorzi hanno l' obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, accompagnato da una relazione tecnico - illustrativa, di dimostrare all' assessorato regionale alla sanita' che le somme erogate ai sensi del comma precedente sono state utilizzate per i fini stabiliti.
Il benestare dell' assessorato costituisce condizione necessaria per l' approvazione del conto consuntivo da parte dell' organo regionale di controllo.
La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, esercita la vigilanza sull' attivita' dei consorzi, ai fini di verificarne la rispondenza ai piani regionali.



Art. 18
(Istituzione del fondo regionale)

Con separato provvedimento legislativo si provvedera' ad apportare le seguenti variazioni al bilancio per l' esercizio 1976:
a) iscrizione nello stato di previsione dell' entrata nel capitolo relativo alla quota del fondo di cui all' art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, con uno stanziamento pari all' ammontare complessivo delle quote del fondo attribuito alla regione Lazio;
b) istituzione nello stato di previsione della spesa dei correlativi capitoli concernenti rispettivamente l' erogazione di contributi ai consorzi per i servizi sociali e sanitari per interventi nel campo sociale e sanitario concernenti la prevenzione, cura e riabilitazione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze, nel quadro delle attivita' di cui all' art. 2 della legge 12 gennaio 1976, n. 2; le erogazioni ai consorzi per i servizi sociali e sanitari per lo svolgimento, anche in ambito intercomprensoriale, di attivita' di promozione, di consulenza, di coordinamento e di vigilanza in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze nonche' l' erogazione dei contributi una tantum ai consorzi per i servizi sociali e sanitari per le spese di istituzione e di primo impianto del servizio di cui all' art. 3 della presente legge.




TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE



Art. 19
(Delega agli organi di decentramento amministrativo comunale)

Le funzioni amministrative attribuite ai consorzi di cui alla presente legge sono delegate da parte dei consorzi medesimi agli organi di decentramento amministrativo comunale, a norma degli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.




Art. 20
(Periodo transitorio)

Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell' assessore alla sanita', sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, indica le unita' locali per i servizi sociali e sanitari e, per il consorzio fra il comune e la provincia di Roma, le circoscrizioni amministrative comunali, presso le quali, a cura del consorzio per i servizi sociali e sanitari competente per territorio, devono essere svolte in via provvisoria, in attesa delle indicazioni del piano annuale degli interventi, le attivita' di cui al precedente art. 3.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente, fino alla completa attuazione della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, la giunta regionale su proposta dell' assessore alla sanita', sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, puo' finanziare in via transitoria, direttamente gli enti locali eventualmente non ancora consorziati.



Art. 21
(Attivita' speciali di aggiornamento)

Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Regione, con le modalita' previste dal terzo comma dell' art. 14, istituisce attivita' speciali di aggiornamento per gli operatori sociali e sanitari dipendenti da enti locali e da enti ospedalieri e da altri enti pubblici, che saranno necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo comma del precedente articolo 20.





Art. 22
(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 21 settembre 1976, n. 26

(2) Capoverso aggiunto dall'articolo unico della legge regionale 7 aprile 1983, n. 22

(3) Vedi l'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44

(4) Comma abrogato, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44, dal terzo comma del medesimo articolo 12

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.