Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per l' acquisto di autobus per l' anno 1979 (1) (2)

Numero della legge: 76
Data: 18 settembre 1979
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1979

L.R. 18 Settembre 1979, n. 76
Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per l' acquisto di autobus per l' anno 1979 (1) (2)


[ Art. 1

La Regione Lazio, nel quadro degli interventi programmati
per il potenziamento e l' ammodernamento
del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento
dei pubblici autoservizi di interesse regionale,
dispone l' erogazione a favore del consorzio dei pubblici
servizi di trasporto del Lazio - entro il limite
dello stanziamento di cui al successivo articolo 3 della
presente legge - di contributi straordinari corrispondenti
alla complessiva spesa occorrente per l' acquisto
e per l' immatricolazione, da parte del consorzio stesso,
di autobus nuovi di fabbrica.
Gli autobus di cui al precedente comma saranno destinati
all' esercizio delle autolinee di competenza regionale
e dovranno possedere le caratteristiche funzionali
prescritte dai decreti del Ministero dei trasporti emanati
a norma dell' articolo 17 DL 13 agosto 1975, n. 377,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre
1975, n. 493.

Art. 2

La liquidazione, a favore del consorzio dei pubblici
servizi di trasporto del Lazio, dei contributi straordinari
stanziati con la presente legge e' disposta dalla
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare,
previo esame di apposita istanza, da esso presentata,
corredata dalle deliberazioni assunte dall' assemblea
consortile recanti la specificazione del tipo e del numero
dei veicoli oggetto della fornitura, del conto complessivo
della fornitura stessa - comprensivo degli
oneri fiscali e delle spese di immatricolazione -, delle
ditte fornitrici nonche' la espressa dichiarazione di rispondenza
degli autobus da acquistare alle caratteristiche
funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati
dal secondo comma del precedente articolo 1.

Art. 3

Per provvedere alla concessione dei contributi straordinari
previsti dall' articolo 1 della presente legge e'
autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di L. 5.270.000.000.
Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dal
comma precedente si fa fronte con l' apposito stanziamento
di cui al capitolo n. 209551 del bilancio di previsione
relativo all' esercizio finanziario 1979.
Il suddetto stanziamento per l' anno finanziario 1979
e' riportato nell' area progettuale " Razionalizzazione e
sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture " -
codice 00400 - del bilancio pluriennale 1979- 1981.

Art. 4


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo
127, secondo comma, della Costituzione e dell' articolo
31, quarto comma, dello statuto regionale ed entra
in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.]


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 ottobre 1979, n. 28

(2) Legge abrogata dal numero 53) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.