L.R. 30 Dicembre 2014, n. 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendiconto generale della Regione Lazio per l' Esercizio Finanziario 2013 |
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE p r o m u l g a la seguente legge: Art. 1
(Riduzione dei residui attivi) 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), i residui attivi corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili relativi all’esercizio 2013 e precedenti sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari ad euro 574.506.646,38. 2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, i residui attivi formatisi nell’esercizio 2013, corrispondenti a crediti non ancora esigibili, sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari ad euro 46.616,68, per essere re–imputati nell’esercizio 2014 in cui risultano esigibili. Art. 2
(Riduzione dei residui passivi) 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, i residui passivi corrispondenti a debiti insussistenti relativi all’esercizio 2013 e precedenti sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari ad euro 247.904.471,19. 2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, i residui passivi formatisi nell’esercizio 2013, corrispondenti a debiti non ancora esigibili, sono eliminati dalle scritture contabili, per un importo complessivo pari ad euro 1.089.579.669,33, per essere re–imputati negli esercizi 2014 e 2015 nei quali risultano esigibili, rispettivamente, per euro 643.706.701,11 e per euro 445.872.968,22. Art. 3
(Maggiori accertamenti ed impegni) 1 E’ autorizzato il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli di entrata del Titolo 9 (entrate per conto terzi e partite di giro), tipologia 100 (entrate per partite di giro) e tipologia 200 (entrate per conto terzi) e dei capitoli di spesa della Missione 99 (servizi per conto terzi) programma 1 (servizi per conto terzi - partite di giro) e programma 2 (anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale), in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:
2. Sono autorizzati il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza del Titolo 7 (anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) tipologia 100 del capitolo di entrata 521801 e della Missione 60 (anticipazioni finanziarie) programma 01 del capitolo di spesa T19544, riferiti alle anticipazioni di cassa, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Art. 4
(Entrate di competenza) 1. Le entrate derivanti da entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1), da entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2), da entrate extratributarie (Titolo 3), da entrate in conto capitale (Titolo 4), da entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5), da entrate per accensione prestiti (Titolo 6), da entrate per anticipazione da istituto tesoriere/cassiere (Titolo 7), da entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9), accertate nell’esercizio finanziario 2013 per la competenza dell’esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:
Art. 5
(Spese di competenza) 1. Le spese per i Servizi istituzionali, generali e di gestione (Missione 1), Giustizia (Missione 2), Ordine pubblico e sicurezza (Missione 3), Istruzione e diritto allo studio (Missione 4), Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali (Missione 5), Politiche giovanili, sport e tempo libero (Missione 6), Turismo (Missione 7), Assetto del territorio ed edilizia abitativa (Missione 8), Sviluppo sostenibile e tutela del territorio (Missione 9), Trasporti e diritto alla mobilità (Missione 10), Soccorso civile (Missione 11), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 12), Tutela della salute (Missione 13), Sviluppo economico e competitività (Missione 14), Politiche per il lavoro e la formazione professionale (Missione 15), Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (Missione 16), Energia e diversificazione delle fonti energetiche (Missione 17), Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (Missione 18), Relazioni internazionali (Missione 19), Fondi ed accantonamenti (Missione 20), Debito pubblico (Missione 50), Anticipazioni finanziarie (Missione 60) e Servizi per conto terzi (Missione 99), impegnate nell’esercizio 2013 per la competenza dell’esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:
Art. 6
(Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza) 1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell’esercizio 2013 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:
Art. 7 (Residui attivi provenienti dall’esercizio 2012 e precedenti) 1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2012 e precedenti risultano stabiliti in:
Art. 8
(Residui passivi provenienti dall’esercizio 2012 e precedenti) 1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2012 e precedenti risultano stabiliti in:
Art. 9 (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio) 1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Art. 10
(Residui passivi alla chiusura dell’esercizio) 1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Art. 11
(Disponibilità di cassa) 1. L’avanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 è stabilito in euro 463.083.615,50 in base alle seguenti risultanze:
Art. 12
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio) 1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 è stabilito in euro 4.391.019.340,30 al netto del fondo pluriennale vincolato e in euro 4.970.628.593,46 al lordo del fondo pluriennale vincolato, in base alle seguenti risultanze, tenuto conto del disposto di cui all’articolo 1 e all’articolo 2 della presente legge:
Art. 13
(Risultato di amministrazione) 1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 è stabilito in euro 4.970.628.593,46 in base alle seguenti risultanze: a) differenza di cui all’art. 6 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell’esercizio 2012 847.472.253,59 (-)
Art. 14 (Iscrizione dell’avanzo di cassa e del disavanzo di amministrazione nello stato di previsione dell’esercizio successivo) 1. L’avanzo di cassa e il disavanzo di amministrazione di cui agli articoli 11 e 12 vengono iscritti con variazioni di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016), nell’entrata e nella spesa per l’anno finanziario 2014. Art. 15
(Conto economico e stato patrimoniale) 1. Il risultato economico dell’esercizio 2013 è stabilito in euro – 628.206.467,42, in base alle seguenti risultanze: ![]() 2. La situazione patrimoniale attiva al 31/12/2013 è stabilita in euro 10.092.106.465,39, in base alle seguenti risultanze: ![]() 3. La situazione patrimoniale passiva al 31/12/2013 è stabilita in euro 10.092.106.465,39, in base alle seguenti risultanze: ![]() Art. 16
(Risultanze del Consiglio regionale) 1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2013 comportano un avanzo di amministrazione di euro 8.425.634,72 in base alla seguente dimostrazione: Entrata: euro
2. Il predetto avanzo è versato all’entrata del bilancio della Regione, Titolo III, capitolo di entrata n. 331504, denominato “Recupero dell’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale”. Art. 17 (Approvazione del Rendiconto) 1. E’ approvato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l’anno finanziario 2013 con il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli precedenti. Art. 18
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, lì 30 Dicembre 2014 Il Presidente Nicola Zingaretti |
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |