L.R. 02 Aprile 1973, n. 13 |
Modifiche alla "legge generale sui trasporti pubblici in concessione" 2 aprile 1973, n. 12 (1) (2) |
Art. 2
(Omissis) (3). Art. 3
(Omissis) (4). Art. 4
Al comma cinque dell'art. 8 della legge regionale "Legge generale sui trasporti pubblici in concessione" approvata dal Consiglio regionale il 1^ marzo 1973 (leggasi: "legge regionale 2 aprile 1973, n. 12; n.d.r.) le parole "la sicurezza" sono sostituite con la parola "efficienza". Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ] Note : (1) Pubblicata sul BUR 2 aprile 1973, n. 9. (2) Legge abrogata dal numero 11) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |