L.R. 23 Gennaio 1990, n. 5 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'annofinanziario 1990.
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Art. 1 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1990, e comunque non oltre il 31 marzo 1990, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale. Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |