L.R. 15 Dicembre 1976, n. 60 |
Integrazione della legge regionale n. 45 dell'11 settembre 1976 concernente autorizzazione di spesa per opere stradali di interesse degli Enti locali.(1)
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Art. 1 Ad integrazione dello stanziamento di L. 1.000.000.000 disposto con la legge regionale n. 45 dell'11 settembre 1976, per la concessione di contributi in capitale per opere stradali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181 e della legge 9 aprile 1971, n. 167, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 220.000.000. La spesa suddetta è iscritta al cap. 25.18.51 nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1976, con la seguente denominazione: "Contributi in conto capitale per l'esecuzione di opere stradali ai sensi delle leggi 21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167". Art. 2 All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 27.27.60 del bilancio medesimo. Note : (1) Pubblicata sul BUR 30 dicembre 1976. n. 36. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 48. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |