Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, relativa alla determinazione delle spettanze dei consiglieri regionali non rieletti e successivamente subentrati.

Numero della legge: 12
Data: 18 febbraio 1989
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1989

L.R. 18 Febbraio 1989, n. 12 (1)
Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, relativa alla determinazione delle spettanze dei consiglieri regionali non rieletti e successivamente subentrati.


Art. 1
1. Le norme di cui all'art. 6 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, che stabiliscono la liquidazione della differenza fra la misura dell'indennità di fine mandato in vigore all'atto della riassunzione in carica e l'importo precedentemente liquidato, coś come le analoghe norme precedenti relative alla liquidazione del premio di reinserimento, vanno interpretate nel senso che debbono essere applicate anche nei confronti dei consiglieri ai quali è stata liquidata l'indennità di fine mandato od il premio di reinserimento per dieci anni.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1989, n. 7.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 novembre 1989, n. 46 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.