|
[ Art. 1
1. In attesa della legge regionale di revisione della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, il consiglio di amministrazione dell'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) è sciolto. 2. La gestione straordinaria dell'ente è assicurata da un commissario nominato dalla Giunta regionale. 3. La gestione straordinaria non può durare più di sei mesi.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 1 aprile 1993, n. 9 (S.O. n. 4) (2) Legge abrogata dal numero 64) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
|