Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976.(1)

Numero della legge: 5
Data: 26 gennaio 1976
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1976

L.R. 26 Gennaio 1976, n. 5
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976.(1)


Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1976, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.


Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1976, n. 4.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 6 aprile 1976, n. 90.









Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.