| L.R. 26 Gennaio 1976, n. 5 |
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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976.(1)
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Art. 1 La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1976, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale. Art. 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Note : (1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1976, n. 4. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 6 aprile 1976, n. 90. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |