L.R. 30 Luglio 2002, n. 27 |
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche." (1) |
Sommario: Art. 1 (Inserimento dell’articolo 7 bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6) Art. 2 (Modifiche all’articolo 12 della l. r. 6/2002) Art. 3 (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 6/2002) Art. 4 (Modifiche all’articolo 18 della l. r. 6/2002) Art. 5 (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 6/2002) Art. 6 (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 6/2002) Art. 7 (Modifiche all’articolo 24 della l. r. 6/2002) Art. 8 (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 6/2002) Art. 9 (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 6/2002) Art. 10 (Modifiche all’articolo 35 della l. r. 6/2002) Art. 11 (Modifiche all’articolo 38 della l. r. 6/2002) Art. 12 (Modifiche all’articolo 41 della l. r. 6/2002) Art. 13 (Modifiche all’articolo 42 della l. r. 6/2002) Art. 1
(Inserimento dell’articolo 7 bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche) 1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, è inserito il seguente: < Art. 2
(Modifiche all’articolo 12 della l. r. 6/2002) 1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l. r. 6/2002, è sostituito dal seguente: << omissis>> . . Art. 3
(Modifiche all’articolo 16 della l. r. 6/2002) 1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 6/2002, le parole < Art. 4
(Modifiche all’articolo 18 della l. r. 6/2002) 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l. r. 6/2002 è aggiunto il seguente: < Art. 5
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 6/2002) 1. All’articolo 19 della l. r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: < b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: < Art. 6
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 6/2002) 1. All’articolo 20 della l. r. 6/ 2002, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, le parole: < b) al comma 5, le parole: < c) al comma 7, le parole: < Art. 7
(Modifiche all’articolo 24 della l. r. 6/2002) 1. Il comma 5 dell’articolo 24 della l. r. 6/ 2002 è sostituito dal seguente: << omissis>>. Art. 8
(Modifiche all’articolo 33 della l.r. 6/2002) 1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l. r. 6/2002 in fine è aggiunto il seguente periodo: < Art.9
(Modifiche all’articolo 34 della l.r. 6/2002) 1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 6/2002, dopo le parole: << a responsabilità>> è soppressa la seguente < Art. 10
(Modifiche all’articolo 35 della l.r. 6/2002) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della l. r. 6/2002 è inserito il seguente: < Art. 11
(Modifiche all’articolo 38 della l. r. 6/2002) 1. All’articolo 38 della l. r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: < b) al comma 4, le parole: < c) al comma 6, le parole: < d) Il comma 11 dell’articolo 38 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente. << omissis>>. Art.12
(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 6/2002) 1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 6/2002 le parole: << stati adottati>> sono sostituite dalle seguenti: < Art. 13
(Modifiche all’articolo 42 della l. r. 6/2002) 1. Il comma 1dell’articolo 42 della l. r. 6/2002, è sostituito dal seguente: < Art. 13 bis (2)
(Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2002, n. 22, S.O. n. 5 (2) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 29 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |