Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche." (1)

Numero della legge: 27
Data: 30 luglio 2002
Numero BUR: 22 S.O.5
Data BUR: 10/08/2002

L.R. 30 Luglio 2002, n. 27
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche." (1)

Sommario:
Art. 1 (Inserimento dell’articolo 7 bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6)

Art. 2 (Modifiche all’articolo 12 della l. r. 6/2002)

Art. 3 (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 6/2002)

Art. 4 (Modifiche all’articolo 18 della l. r. 6/2002)

Art. 5 (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 6/2002)

Art. 6 (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 6/2002)

Art. 7 (Modifiche all’articolo 24 della l. r. 6/2002)

Art. 8 (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 6/2002)

Art. 9 (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 6/2002)

Art. 10 (Modifiche all’articolo 35 della l. r. 6/2002)

Art. 11 (Modifiche all’articolo 38 della l. r. 6/2002)

Art. 12 (Modifiche all’articolo 41 della l. r. 6/2002)

Art. 13 (Modifiche all’articolo 42 della l. r. 6/2002)


Art. 1
(Inserimento dell’articolo 7 bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, è inserito il seguente:
<>

Art. 2
(Modifiche all’articolo 12 della l. r. 6/2002)

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l. r. 6/2002, è sostituito dal seguente:
<< omissis>> .
.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 16 della l. r. 6/2002)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 6/2002, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 18 della l. r. 6/2002)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l. r. 6/2002 è aggiunto il seguente:
<>.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 6/2002)

1. All’articolo 19 della l. r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente:
<>.
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
<>.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 6/2002)

1. All’articolo 20 della l. r. 6/ 2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <>
b) al comma 5, le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <>;
c) al comma 7, le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <>.

Art. 7
(Modifiche all’articolo 24 della l. r. 6/2002)

1. Il comma 5 dell’articolo 24 della l. r. 6/ 2002 è sostituito dal seguente:
<< omissis>>.

Art. 8
(Modifiche all’articolo 33 della l.r. 6/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l. r. 6/2002 in fine è aggiunto il seguente periodo:
<>.

Art.9
(Modifiche all’articolo 34 della l.r. 6/2002)

1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 6/2002, dopo le parole: << a responsabilità>> è soppressa la seguente <>.

Art. 10
(Modifiche all’articolo 35 della l.r. 6/2002)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della l. r. 6/2002 è inserito il seguente:
<>.

Art. 11
(Modifiche all’articolo 38 della l. r. 6/2002)

1. All’articolo 38 della l. r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <<omissis>>;
b) al comma 4, le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <>;
c) al comma 6, le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <>;
d) Il comma 11 dell’articolo 38 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente.
<< omissis>>.

Art.12
(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 6/2002)

1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 6/2002 le parole: << stati adottati>> sono sostituite dalle seguenti: <>.

Art. 13
(Modifiche all’articolo 42 della l. r. 6/2002)

1. Il comma 1dell’articolo 42 della l. r. 6/2002, è sostituito dal seguente:
<>

Art. 13 bis (2)
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2002, n. 22, S.O. n. 5

(2) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 29

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.