Proroga della durata delle utenze e riconoscimento del diritto alla concessione di acqua pubblica per piccole derivazioni.

Numero della legge: 63
Data: 24 novembre 1994
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1994

L.R. 24 Novembre 1994, n. 63 (1)
Proroga della durata delle utenze e riconoscimento del diritto alla concessione di acqua pubblica per piccole derivazioni.


Art. 1

(Proroga concessioni)

1. E' prorogata al 31 dicembre 1999 la durata delle utenze di acqua pubblica relative a piccole derivazioni che siano scadute entro il 2 febbraio 1994 e che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta o di opposizione di terzi alla richiesta di concessione.


Art. 2
(Riconoscimento utenze)

1. E' riconosciuto il diritto di utilizzare e derivare acqua pubblica agli utenti che hanno presentato istanza di concessione, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e per la quale il procedimento istruttorio si è concluso favorevolmente, all'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e non abbia formato oggetto di opposizione di terzi alla concessione di utenza.


Art. 3
(Procedimento)

1. La Giunta regionale, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad individuare, con atto ricognitivo che tiene luogo di atto formale di concessione, gli utenti che rientrino nelle fattispecie di cui agli artt. 1 e 2.


Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:


(1) Pubblicata sul BUR 10 dicembre 1994, n. 34.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 aprile 1995, n. 14 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.