Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9 << Contributi in conto capitale ad imprese artigiane >>.

Numero della legge: 23
Data: 31 maggio 1976
Numero BUR: 17
Data BUR: 19/06/1976

L.R. 31 Maggio 1976, n. 23
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9 << Contributi in conto capitale ad imprese artigiane >>.




Art. 1

All' articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9 e' aggiunto il seguente comma:
<< I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi anche per beni acquistati al termine di contratti di leasing. Detti contributi, calcolati sulla base del totale delle quote di noleggio e di riscatto, sono imputati all' esercizio nel quale si e' verificato il riscatto >>.


Art. 2

All' articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9 e' aggiunto il seguente comma:
<< Gli eventuali residui attivi degli stanziamenti, di cui al comma precedente relativi ad una o piu' Province, verranno ripartiti tra quelle Province per le quali il relativo stanziamento e' risultato essere inferiore all' importo dei contributi concedibili secondo criteri, che, di volta in volta, saranno determinati dalla Commissione consultiva di cui all' art. 9 delle norme di attuazione della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9 >>.


Art. 3

Le disposizioni di cui all' art. 2 hanno efficacia dall' entrata in vigore della legge n. 9 dell' 8 febbraio 1974.



Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 maggio 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.