L.R. 25 Maggio 1995, n. 41 |
Modifica alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 72, concernente: "Istituzione della consulta regionale dell'artigianato ed interventi a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani".
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(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1995, n. 17) Art. 1 1. L'articolo 1 della legge regionale del 4 novembre 1991, n. 72, concernente: «Istituzione della consulta regionale dell'artigianato ed interventi a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani», e' abrogato. Art. 2 1. L'articolo 2 della legge regionale n. 72 del 1991, e' abrogato. Art. 3 1. L'articolo 3 della legge regionale n. 72 del 1991, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. 1. La Regione concede annualmente contributi alle associazioni regionali degli artigiani aderenti alle confederazioni artigiane firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che abbiano strutture associative in tutte le province del Lazio». Art. 4 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 72 del 1991 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande per la concessione dei contributi, di cui alla presente legge, sono inoltrate all'assessorato industria, commercio, artigianato della Regione Lazio entro il 30 giugno di ogni anno per l'attivita' da svolgere nell'anno successivo». 2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 72 del 1991, e' abrogato. Art. 5 1. L'articolo 7 della legge regionale n. 72 del 1991 e' modificato dal seguente: «Art. 7. 1. Le somme disponibili in ciascun esercizio finanziario sono assegnate alle associazioni aventi diritto secondo i' seguenti criteri: a) per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 6, viene assegnato il 10 per cento della somma disponibile in parti eguali, ed il 30 per cento della stessa somma in misura proporzionale al numero degli artigiani del Lazio, che da dichiarazione dell'INPS, risultano iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente agli elenchi allegati alla convenzione tra le Confederazioni e l'INPS medesima; b) per le attivita' di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 6, viene assegnato il 60 per cento della somma disponibile in misura proporzionale alle spese sostenute nell'anno precedente per le medesime attivita' ed idoneamente documentate». Art. 6 1. L'articolo 8 della legge regionale n. 72 del 1991 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. 1. 1 contributi assegnati ai sensi dell'articolo 7, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessorato all'industria, commercio ed artigianato. Con la stessa deliberazione si procede ad erogare la parte dei contributi assegnata ai sensi della lettera a) dell'articolo 7. 2. L'erogazione da parte dei contributi assegnati ai sensi della lettera b) dell'articolo 7 viene effettuata con successivo provvedimento della Giunta regionale, in misura non superiore alle spese sostenute per le attivita' oggetto della contribuzione, per le quali viene presentata idonea documentazione. 3. I contributi regionali possono essere cumulati ad altri contributi ottenuti dalle associazioni per gli stessi scopi fino al raggiungimento degli importi consentiti dal comma 2». Art. 7 1. Nella prima attuazione della legge sono riconosciuti alle associazioni aventi diritto contributi per le attivita' svolte nell'anno 1995. 2. Il 50 per cento della somma disponibile per l'esercizio finanziario 1995, viene destinato alle finalita' di cui al comma 1, viene assegnato in parti proporzionali alle attivita' programmate dalle associazioni aventi diritto. 3. L'erogazione dei contributi assegnati viene disposta per il 50 per cento contestualmente al provvedimento di concessione e per la parte residua sulla base del consuntivo delle spese sostenute. 4. Ai fini dell'assegnazione dei contributi per le attivita' relative all'annualita' di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono considerate valide le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno 1994. Art. 8 1. All'onere finanziario si provvedera' con finanziamento annuale a carico del bilancio sul cap. 22216. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |