L.R. 25 Marzo 1977, n. 13 |
Intervento regionale urgente per il completamento dei programmi statali in materia di edilizia scolastica.
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Art. 1 La Regione puo' concedere ai comuni, alle province ed agli altri enti obbligati contributi in conto capitale nella misura del cento per cento della spesa occorrente per far fronte ai maggiori oneri connessi con l' esecuzione di opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive integrazioni ed agli articoli 12 e 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, che siano gia' state iniziate o comunque appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora gli enti obbligati dovessero usufruire di finanziamenti integrativi statali, i contributi regionali di cui al precedente comma saranno concessi nella misura necessaria a coprire il fabbisogno residuo. Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati trasmettono al competente assessorato regionale ai lavori pubblici le richieste di concessione del contributo regionale specificando il relativo fabbisogno di spesa. Art. 2 Il programma di utilizzazione dei fondi disponibili, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina la ripartizione per provincia della somma da destinare agli interventi previsti al precedente art. 1, con priorita' per i maggiori oneri derivanti dalle opere gia' iniziate. Art. 3 Gli enti interessati, in relazione agli interventi di cui alla presente legge, dispongono perizia di variante e/ o suppletiva; nella perizia sono indicati, tra l' altro, i lavori assistiti da contributo statale. Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione del programma approvato e nei limiti della disponibilita' di bilancio, concede il contributo ed impegna la relativa spesa. Art. 4 Per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applicano le norme della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 5 Per le finalita' della presente legge e' autorizzata, per l' anno 1977, la spesa di L. 5 miliardi. La spesa stessa sara' iscritta su apposito capitolo, di nuova istituzione, del bilancio regionale per l' anno medesimo con la seguente denominazione: << Interventi urgenti a favore dei comuni, delle province e degli altri enti obbligati per il completamento dei programmi statali in materia di edilizia scolastica >> mediante prelevamento dal cap. 22682, concernente il fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento. All' onere derivante dalla presente legge si provvedera' mediante utilizzazione delle maggiori assegnazioni per l' anno medesimo della quota regionale di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Con decreto del Presidente della Giunta saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l' anno 1977. Art. 6 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 25 marzo 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 marzo 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |