L.R. 23 Dicembre 2005, n. 18 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2006 (1) |
Art. 1 2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo. 3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all’elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per le spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Art. 2
1. È autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l’esercizio provvisorio.2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l’anno 2006 è stato approvato dal competente organo e pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Art. 3
1. Ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del Nuovo Statuto, la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 2005, n. 36, s. o. n. 2 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |