L.R. 14 Luglio 1976, n. 33 |
Modifiche alle autorizzazioni di spesa per l' ammortamento di mutui, nonche' variazioni al bilancio di previsione per l' anno finanziario 1976.
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Art. 1 Ferma restando l' autorizzazione a contrarre uno o piu' mutui per un ricavo complessivo netto di lire 6.000 milioni, prevista dall' art. 9 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47, la spesa per le relative rate annue di ammortamento e' determinata come segue: lire 400 milioni per l' anno finanziario 1976; lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1995; lire 400 milioni per l' anno finanziario 1996. Art. 2 Ferma restando l' autorizzazione a contrarre uno o piu' mutui per un ricavo complessivo netto di lire 4.000 milioni, prevista dall' art. 5 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, la spesa per le relative rate annue di ammortamento e' determinata come segue: lire 300 milioni per l' anno finanziario 1976; lire 600 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1995; lire 300 milioni per l' anno finanziario 1996. Art. 3 Ferma restando l' autorizzazione a contrarre uno o piu' mutui per un ricavo complessivo netto di lire 13.000 milioni, prevista dall' art. 8 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, la spesa per le relative rate annue di ammortamento e' determinata come segue: lire 1.200 milioni per l' anno finanziario 1976; lire 2.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1995; lire 1.200 milioni per l' anno finanziario 1996. Art. 4 Ferma restando l' autorizzazione a contrarre uno o piu' mutui con un ricavo complessivo netto di lire 6.000 milioni, prevista dall' art. 4 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 43, la spesa per le relative rate annue di ammortamento e' determinata come segue: lire 400 milioni per l' anno finanziario 1976; lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1995; lire 400 milioni per l' anno finanziario 1996. Art. 5 Ferma restando l' autorizzazione a contrarre uno o piu' mutui per un ricavo complessivo netto di lire 7.300 milioni, prevista dall' art. 6 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 73, la spesa per le relative rate annue di ammortamento e' determinata come segue: lire 550 milioni per l' anno finanziario 1976; lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1995; lire 550 milioni per l' anno finanziario 1996. Art. 6 E' revocata l' autorizzazione a contrarre un mutuo di lire 300 milioni prevista dall' art. 15 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 76. Art. 7 In relazione a quanto stabilito dai precedenti articoli, gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976, sono ridotti dell' importo a fianco di ciascuno indicato: Cap. 17.30.32 - Interessi e spese di mutui contratti per il finanziamento di opere e lavori pubblici ecc. - L. 200.000.000 Cap. 17.30.33 - Interessi e spese su mutui contratti per il finanziamento di interventi per la viabilita' rurale ecc. - L. 150.000.000 Cap. 17.30.35 - Interessi e spese su mutui contratti per il finanziamento di interventi per il riordino degli autoservizi ecc. - L. 600.000.000 Cap. 17.30.36 - Interessi e spese su mutui contratti per il finanziamento di interventi per la viabilita' e gli acquedotti rurali ecc. - L. 200.000.000 Cap. 17.30.37 - Interessi e spese su mutui contratti per il finanziamento di interventi per l' edilizia economica e popolare - L. 275.000.000 Cap. 17.30.39 - Interessi e spese sul mutuo contratto per il finanziamento di interventi a favore dei musei ecc. - L. 25.000.000 Cap. 30.30.02 - Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di opere e lavori pubblici ecc. - L. 200.000.000 Cap. 30.30.03 - Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di interventi per la viabilita' rurale ecc. - L. 150.000.000 Cap. 30.30.05 - Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di interventi per il riordino degli autoservizi ecc. - L. 600.000.000 Cap. 30.30.06 - Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di interventi per la viabilita' e gli acquedotti rurali ecc. - L. 200.000.000 Cap. 30.30.07 - Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per i finanziamenti di interventi per l' edilizia economica e popolare - L. 275.000.000 Cap. 30.30.09 - Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento di interventi a favore dei musei ecc. - L. 25.000.000 per complessive L. 2.900.000.000 Art. 8 A fronte delle riduzioni di cui al precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Cap. 17.27.53 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 3) + L. 250.000.000 Cap. 27.27.60 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) + L. 2.650.000.000 per complessive L. 2.900.000.000 Correlativamente, agli elenchi n. 3 e n. 4, allegati allo stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976, sono aggiunte le seguenti partite: Elenco n. 3. partita n. 14) - Piano generale dei trasporti e attivita' promozionale a favore del Consorzio (autorizzazione di spesa per il solo anno 1976) L. 250.000.000 Elenco n. 4. partita n. 9) - Acquisto nuovi autobus (autorizzazione di spesa per il solo anno 1976) L. 2.650.000.000 La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 14 luglio 1976 Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 13 luglio 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |