| L.R. 25 Gennaio 1975, n. 11 |
| Norme per l'attuazione della legge regionale approvata nella seduta dell'11 dicembre 1974 (2) relativa alla formulazione del piano generale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale (1) (2) |
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[ Art. 1 Per le operazioni connesse con la redazione del piano generale dei trasporti, č autorizzata la spesa di L. 100 milioni, il cui piano di riparto sarā approvato dalla Giunta, sentita la competente commissione consiliare. Art. 2
All'onere derivante per l'anno 1974 dalla applicazione della presente legge, si farā fronte mediante riduzione di L. 100 milioni dal cap. n. 1963 del bilancio di previsione 1974 e iscrizione dello stesso importo nel cap. n. 1504 da istituire nel medesimo bilancio con seguente denominazione "Studi per la redazione del piano generale dei pubblici servizi di trasporto regionali". Il Presidente della Giunta regionale č autorizzato a disporre con propri decreti da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio. Art. 3
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| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |