Norme sull' osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Numero della legge: 46
Data: 18 aprile 1985
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1985

L.R. 18 Aprile 1985, n. 46
Norme sull' osservatorio regionale del mercato del lavoro.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13)


Art. 1
(Osservatorio regionale del mercato del lavoro )

In conformita' dei principi statutari, enunciati negli articoli 34, 44 e 45 dello Statuto regionale, e per il raggiungimento delle finalita' di cui all' articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, concernente la disciplina delle attivita' formative, e' istituito l' osservatorio regionale del mercato del lavoro.
L' osservatorio e' un servizio attraverso il quale la Regione promuove attivita' permanenti di acquisizione di informazione e di analisi di fenomeni relativi al mercato del lavoro, per l' esercizio delle funzioni regionali di programmazione socio - economica, di orientamento e formazione professionale, e contribuisce, nell' ambito delle proprie competenze, ad impostare interventi a sostegno dell' occupazione, della mobilita' dei lavoratori, dell' incontro della domanda e dell' offerta di lavoro e di politica attiva del lavoro.


Art. 2
(Consulta per l' osservatorio regionale del mercato del lavoro)

Per il perseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 della presente legge e' istituita la consulta per l' osservatorio regionale del mercato del lavoro.
La consulta e' composta da:
1) l' assessore regionale preposto ai problemi del lavoro, che la presiede;
2) gli assessori regionali preposti alla programmazione, alla istruzione professionale, all' artigianato, industria e commercio ed all' agricoltura;
3) i membri della commissione regionale per l' impiego nominati dal Consiglio regionale;
4) tre consiglieri regionali designati dalla competente Commissione consiliare permanente;
5) quattro rappresentanti designati dalle quattro organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
6) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori pubblici e privati dell' industria operanti nella Regione;
7) un rappresentante designato dall' associazione regionale degli imprenditori agricoli;
8) due rappresentanti designati dalle associazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello regionale;
9) quattro rappresentanti designati dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale;
10) due rappresentanti designati dalle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;
11) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
12) due rappresentanti designati rispettivamente dall' IRSPEL (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) e dalla FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) - SpA;
13) un rappresentante designato dall' ISFOL;
14) il presidente della consulta regionale femminile. La consulta e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. La consulta si riunisce, di norma, ogni tre mesi su convocazione del suo presidente e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Segretario della consulta e' un funzionario del settore dell' osservatorio regionale del mercato del lavoro. Ai componenti della consulta estranei all' Amministrazione regionale spettano i compensi e l' eventuale trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 3
(Struttura organizzativa dell' osservatorio )

L' osservatorio regionale del mercato del lavoro si realizza, a livello regionale, attraverso l' apposita struttura tecnico - amministrativa, di cui alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nelle sedute del 5 dicembre 1984, del 23 gennaio 1985 e del 6 marzo 1985 concernente << Strutture ed organizzazione regionale >> ed, a livello locale, attraverso il sistema decentrato di osservazione del mercato del lavoro, di cui al successivo articolo 5. Tale struttura organizzativa si avvale del comitato tecnico - scientifico di cui al successivo articolo 4.
L' osservatorio opera in raccordo con i settori regionali aventi competenza in materia di politica attiva del lavoro, di formazione professionale, orientamento scolastico e formativo od in materia di organizzazione e gestione di archivi interconnessi al sistema informativo del mercato del lavoro regionale.
L' osservatorio, inoltre, per l' espletamento dei suoi compiti agisce in costante collegamento con la struttura dell' osservatorio nazionale del mercato del lavoro e con la relativa commissione tecnica centrale ed in rapporto funzionale con il sistema informativo statistico nazionale, realizzato dal Ministero del lavoro, di cui all' articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 4 agosto 1984, n. 430, ed in coordinamento con gli osservatori regionali ed i relativi sistemi informativi.
L' osservatorio, infine, fornisce il supporto conoscitivo necessario per gli interventi di competenza della commissione regionale per l' impiego e la relativa agenzia, degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonche' degli enti che concorrono a fornire i dati al sistema informativo del mercato del lavoro regionale.


Art. 4
(Comitato tecnico - scientifico)

E' istituito il comitato tecnico - scientifico dell' osservatorio regionale del mercato del lavoro, quale organismo di consulenza tecnico - scientifica della struttura organizzativa del mercato del lavoro.
Il comitato e' composto da:
1) il dirigente preposto al settore osservatorio regionale del mercato del lavoro, di cui alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nelle sedute del 5 dicembre 1984, del 23 gennaio 1985 e del 6 marzo 1985 concernente << Strutture ed organizzazione regionale >> che lo presiede;
2) cinque esperti esterni, altamente qualificati nelle seguenti discipline:
a) scienze statistiche;
b) economia;
c) sociologia;
d) diritto del lavoro;
e) informatica.
Alla designazione degli esperti di cui al precedente secondo comma, punto 2), e del segretario del comitato da scegliersi tra i funzionari regionali del settore osservatorio del mercato del lavoro, provvede la Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente in materia.
Il comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Gli esperti esterni possono essere riconfermati nella nomina.
Agli esperti spettano i compensi e l' eventuale trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni.
Spetta al comitato, nel quadro delle finalita' dell' osservatorio e dei sistemi informativi nazionali e regionali:
a) proporre i criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e l' acquisizione dei dati e per impostare studi e ricerche su segmenti o particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;
b) fornire assistenza tecnica per il coordinamento delle rilevazioni dei dati e delle informazioni curate dal sistema decentrato di osservazione del mercato del lavoro al fine di renderle omogenee e compatibili;
c) proporre linee di indagine e criteri interpretativi di analisi della fenomenologia del mercato del lavoro;
d) concorrere ad elaborare proposte al fine di contribuire a qualificare in maniera mirata gli interventi di competenza regionale in tema di orientamento, formazione professionale, occupazione e mobilita' professionale e territoriale, nonche' investimenti produttivi.
Qualora lo richieda la rilevanza degli argomenti da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato i responsabili del sistema decentrato di osservazione del mercato del lavoro regionale e/ o i funzionari regionali che svolgono attivita' connesse con le funzioni dell' osservatorio.
Il comitato ha sede presso il settore osservatorio del mercato del lavoro, che mette a disposizione del comitato stesso i mezzi necessari per il suo funzionamento.


Art. 5
(Convenzioni)

La Regione promuove apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di contribuire alla realizzazione del sistema informativo statistico e di osservazione nazionale e regionale del mercato del lavoro su basi di coordinamento ed omogeneita', nonche' di disciplinare i reciproci rapporti di conferimento e di utenza dei dati che confluiscono nella base del sistema stesso.
La Regione puo' altresi' stipulare analoga convenzione:
a) con enti pubblici, al fini di disciplinare il conferimento al sistema informativo regionale dei dati da essi prodotti e la utenza del sistema stesso;
b) con l' IRSPEL (istituto di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) nonche' con le universita' degli studi e con istituti ed enti specializzati, pubblici e privati, al fine di realizzare studi, indagini e progetti di ricerca su specifici aspetti del mercato del lavoro.


Art. 6
(Sistema decentrato di osservazione del mercato del lavoro)

La Regione, al fine di garantire l' acquisizione, l' elaborazione di un quadro omogeneo ed articolato di informazioni di base ed il coordinamento di studi e ricerche, nonche' di gestire il sistema informativo regionale, promuovere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stipula di convenzioni con le amministrazioni provinciali ed il comune di Roma, che disciplinano la realizzazione di punti di osservazione del mercato del lavoro a livello locale.
Dette convenzioni debbono essere stipulate nel rispetto dei criteri, dei metodi e delle tecniche unitarie stabilite dai competenti organi nazionali.
Il sistema di osservazione decentrato del mercato del lavoro opera sulla base del programma triennale e del piano annuale di attivita' dell' osservatorio di cui al successivo articolo 7.


Art. 7
(Programma triennale e piano annuale di attivita' dell' osservatorio)

Per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge in armonia con le finalita' della programmazione regionale, la Giunta regionale, sentita la consulta di cui al precedente articolo 2, predispone il programma triennale di attivita' dell' osservatorio del mercato del lavoro, che e' approvato dal Consiglio regionale.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta regionale, sentita la consulta di cui al precedente articolo 2, approva il piano annuale di attivita' dell' osservatorio corredato da una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale e da un rapporto sui problemi occupazionali e relative ipotesi di intervento assumendo i necessari impegni finanziari.
Il programma triennale ed il piano annuale dell' osservatorio di cui ai precedenti commi, tengono conto delle esigenze conoscitive della Regione, degli enti locali, della commissione regionale per l' impiego e della relativa agenzia e sono formulati in conformita' dei criteri, dei metodi e delle tecniche unitarie stabilite dai competenti organi nazionali.
Le risultanze delle attivita' conoscitive dell' osservatorio costituiscono la base di riferimento per gli interventi regionali nei vari settori, direttamente od indirettamente connessi con la politica attiva del lavoro.


Art. 8
(Segreto statistico)

La raccolta e l' utilizzazione dei dati da parte dello osservatorio e della sua articolazione territoriale avvengono nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico.
In particolare sono coperti dal segreto di ufficio e non possono essere resi noti se non in forma aggregata, in modo che non si faccia riferimento a singoli e/ o imprese, le notizie ed i dati:
a) che pervengono alla Regione dall' ISTAT (istituto centrale di statistica) o da altri enti pubblici col vincolo del segreto di ufficio;
b) che siano stati raccolti dalla Regione o per conto della Regione Garantendone agli interessa la riservatezza.
La Regione, le amministrazioni provinciali ed il comune di Roma possono divulgare le analisi dei fenomeni e le risultanze relative al mercato del lavoro e consentire l' accesso ai dati aggregati da parte di istituzioni e di organizzazione presenti sul territorio, che ne facciano richiesta.


Art. 9
(Norme finanziarie)

Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge l' Amministrazione regionale fa fronte con i fondi previsti nel capitolo di spesa n. 07010, denominato << Spese di funzionamento dell' osservatorio del mercato del lavoro >>, del bilancio regionale.
Gli oneri relativi a ciascuno degli esercizi finanziari, successivi al 1985, saranno determinati con i relativi provvedimenti legislativi finanziari in base al programma triennale ed al piano annuale di attivita' di cui all' articolo 7 della presente legge

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.