Costituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sulla gestione dei fondi stanziati in occasione dell'Anno Santo 1975 (1) (2)

Numero della legge: 37
Data: 9 agosto 1976
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1976

L.R. 09 Agosto 1976, n. 37
Costituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sulla gestione dei fondi stanziati in occasione dell'Anno Santo 1975 (1) (2)


[ Art. 1


A norma dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 96 del regolamento del Consiglio è costituita una commissione consiliare di inchiesta allo scopo di indagare sulla gestione dei fondi stanziati con legge 23 settembre 1974, n. 64, in occasione dell'Anno Santo 1975, per interventi promozionali della Regione nel settore del turismo.


Art. 2

La commissione d'inchiesta è composta di 14 consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale nei modi previsti dall'art. 96, primo comma, del regolamento del Consiglio regionale del Lazio.
Non possono far parte della commissione i consiglieri che hanno rivestito incarichi di Giunta regionale nel periodo tra l'entrata in vigore della legge n. 64 del 23 settembre 1974 e fino al 31 dicembre 1975.
La commissione elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice-Presidenti.
E' in facoltà del Presidente della commissione disporre che le sedute abbiano luogo a porte chiuse.
In tutte le votazioni in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.


Art. 3

La commissione d'inchiesta, avvalendosi della facoltà e dei poteri previsti ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'art. 96 del regolamento del Consiglio deve accertare:
1) se nella gestione delle somme stanziate con la legge 23 settembre 1974, n. 64, siano stati rispettati i disposti di cui all'art. 2 della legge stessa ed alla II norma transitoria dello Statuto e siano state altresì, osservate le procedure previste dalle norme generali sulla contabilità dello Stato;
2) se le iniziative adottate nel corso della gestione siano rispondenti alle finalità di cui alla citata legge regionale n. 64/1974.
3) se le somme erogate siano state effettivamente ed interamente utilizzate e se ciò sia avvenuto in modo congruo alle deliberazioni della Giunta regionale;
4) eventuali responsabilità di ogni tipo in ordine a iniziative, decisioni e ogni altra attività, compresa quella di vigilanza e di controllo, connessa alla gestione.


Art. 4

La commissione d'inchiesta dovrà presentare al Consiglio la propria relazione conclusiva entro il 31 gennaio 1977.


Art. 5

Il Presidente del Consiglio provvederà a destinare all'ufficio di segreteria della commissione il personale e le attrezzature necessarie.


Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 20 agosto 1976, n. 23.


(2) Legge abrogata dal numero 31) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.