| L.R. 09 Agosto 1976, n. 37 |
| Costituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sulla gestione dei fondi stanziati in occasione dell'Anno Santo 1975 (1) (2) |
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Art. 2 La commissione d'inchiesta è composta di 14 consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale nei modi previsti dall'art. 96, primo comma, del regolamento del Consiglio regionale del Lazio. Non possono far parte della commissione i consiglieri che hanno rivestito incarichi di Giunta regionale nel periodo tra l'entrata in vigore della legge n. 64 del 23 settembre 1974 e fino al 31 dicembre 1975. La commissione elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice-Presidenti. E' in facoltà del Presidente della commissione disporre che le sedute abbiano luogo a porte chiuse. In tutte le votazioni in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Art. 3 La commissione d'inchiesta, avvalendosi della facoltà e dei poteri previsti ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'art. 96 del regolamento del Consiglio deve accertare: 1) se nella gestione delle somme stanziate con la legge 23 settembre 1974, n. 64, siano stati rispettati i disposti di cui all'art. 2 della legge stessa ed alla II norma transitoria dello Statuto e siano state altresì, osservate le procedure previste dalle norme generali sulla contabilità dello Stato; 2) se le iniziative adottate nel corso della gestione siano rispondenti alle finalità di cui alla citata legge regionale n. 64/1974. 3) se le somme erogate siano state effettivamente ed interamente utilizzate e se ciò sia avvenuto in modo congruo alle deliberazioni della Giunta regionale; 4) eventuali responsabilità di ogni tipo in ordine a iniziative, decisioni e ogni altra attività, compresa quella di vigilanza e di controllo, connessa alla gestione. Art. 4 La commissione d'inchiesta dovrà presentare al Consiglio la propria relazione conclusiva entro il 31 gennaio 1977. Art. 5
Il Presidente del Consiglio provvederà a destinare all'ufficio di segreteria della commissione il personale e le attrezzature necessarie. Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note : (1) Pubblicata sul BUR 20 agosto 1976, n. 23. (2) Legge abrogata dal numero 31) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |