L.R. 12 Gennaio 2001, n. 3 |
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2001. (1) |
Art. 1
(Esercizio provvisiorio) 1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2001 la gestione del bilancio per l’anno finanziario 2001, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all’esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme. Art. 2
(Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio 20 gennaio 2001, n. 2 S. O. 5 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |