| L.R. 31 Maggio 1976, n. 22 |
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Proroga della legge regionale 17 marzo 1973, n. 9 concernente assicurazione contro le malattie e gli infortuni dei Consiglieri regionali.(1)
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Art. 1 La legge regionale n. 9 del 17 marzo 1973, si applica ai Consiglieri regionali per la durata della loro carica. Art. 2 L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al capitolo 110101 del bilancio di previsione per l'anno in corso. Note : (1) Pubblicata sul BUR 19 giugno 1976, n. 17. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 agosto 1976, n. 203. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |