Proroga della legge regionale 17 marzo 1973, n. 9 concernente assicurazione contro le malattie e gli infortuni dei Consiglieri regionali.(1)

Numero della legge: 22
Data: 31 maggio 1976
Numero BUR: 17
Data BUR: 19/06/1976

L.R. 31 Maggio 1976, n. 22
Proroga della legge regionale 17 marzo 1973, n. 9 concernente assicurazione contro le malattie e gli infortuni dei Consiglieri regionali.(1)


Art. 1
La legge regionale n. 9 del 17 marzo 1973, si applica ai Consiglieri regionali per la durata della loro carica.


Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al capitolo 110101 del bilancio di previsione per l'anno in corso.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 19 giugno 1976, n. 17.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 agosto 1976, n. 203.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.