Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1989 (1).

Numero della legge: 21
Data: 2 marzo 1990
Numero BUR: 7
Data BUR: 12/03/1990

L.R. 2 Marzo 1990, n. 21
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1989 (1).

Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".


Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa per l'ano finanziario 1989 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella <>.


Art. 3

(Omissis) (2).


Art. 4

1. In deroga alle procedure della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 16, la soma di L. 850 milioni quale parte del maggior stanziamento di cui al capitolo n. 24301 denominato: "Contributi in conto capitale e mutui ad aziende agricole per investimenti relativi ad impianti di produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili", è destinata al finanziamento dei progetti di valorizzazione energetica di biomasse legnose di cui al Regolamento CEE n. 218/84.

2. La spesa di cui al precedente comma è erogata in base alle convenzioni stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno e degli enti locali interessati.


Art. 5


1. La Regione interviene con contributi destinati ai comuni del comprensorio dei Castelli Romani per la realizzazione di servizi di emergenza e di assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 1989.

2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire i fondi tra i comuni interessati in base alle esigenze di emergenza e assistenza determinatesi in dipendenza degli eventi sismici e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. L'autorizzazione di spesa prevista per il capitolo n. 11779 di cui alla legge regionale 18 settembre 1981, n. 29 è elevata a L. 500 milioni.


Art. 6

1. Il maggior stanziamento di L. 300 milioni previsto al capitolo n. 16301 del bilancio regionale 1989 è destinato a favore della provincia di Roma per il sistema dei centri culturali permanenti.


Art. 7

1. La dizione del capitolo n. 16025 è così modificata:
Capitolo n. 16205 <>.


Art. 8

1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per l'acquisizione di beni e servizi, è riservata, fino alla concorrenza massima del 4 per cento e comunque non inferiore al 2 per cento, a cooperative integrate con portatori di <>, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9.


Art. 9

1. L'autorizzazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 giugno 1989, n. 40, è elevata di un importo di L. 1.084.722.458.987 ferme restando le modalità e le condizioni stabilite nella predetta disposizione. La destinazione del predetto mutuo è finalizzato alla copertura delle spese di investimento degli anni precedenti per la cui realizzazione era prevista l'assunzione di mutui, per i quali non si è proceduto alla relativa contrazione, ovvero all'accertamento della corrispondente entrata.


Art. 10

1. L'elenco n. 4, allegato al bilancio 1989, è modificato come segue:
a) è inserita la lettera m) al capitolo n. 29822 con la dizione <>;
2) sono soppresse le lettere e) e g) del capitolo n. 29802;
3) sono soppresse le lettere b) e f) del capitolo n. 29821;
4) è soppressa la lettera f) del capitolo n. 29822;
5) sono ridotti gli importi delle seguenti lettere del capitolo n. 29822:
lettera g) di L. 5.900 milioni;
lettera l) di L. 4.700 milioni;
6) è soppressa la lettera b) del capitolo 29831;
7) sono soppresse le lettere b) e c) del capitolo n. 29842;
8) è soppressa la lettera d) del capitolo n. 29851;
9) sono ridotti gli importi delle lettere d) e f) del capitolo n. 29852 rispettivamente di L. 30 milioni e L. 700 milioni;
10) è soppressa la lettera g) del capitolo 29852.


Art. 11

1. Il quadro <> allegato alla legge regionale 15 giugno 1989, n. 39 è modificato come segue:
dopo la legge regionale 10 giugno 1988, n. 33 è inserita la legge 9 settembre 1988, n. 58, art. 32, primo comma, con la precisazione: <>.


Art. 12

1. La Giunta è autorizzata a procedere ad interventi urgenti ed indilazionabili connessi alla scadenza dei prossimi campionati di calcio, con particolare riguardo ai comuni che offriranno ospitalità alle squadre partecipanti al girone finale, anche al di fuori delle procedure previste dalla legge regionale 17 luglio 1989, n. 46

2. A tal fine l’autorizzazione di spesa è elevata di lire 5.000 milioni mediante integrale utilizzazione dello stanziamento iscritto alla lettera c) del cap. n. 29832 (al n. 4 allegato al bilancio) (3).


Art. 13

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli enti locali ed ai loro consorzi che provvedono ai pubblici servizi di trasporto di personale el Lazio, anticipazione a copertura degli oneri finanziari che i predetti enti debbono sopportare in conseguenza della stipula del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotmvieri per il periodo 1989/1991, subordinatamente all'acquisizione degli atti deliberativi di recepimento del contratto, con l'indicazione degli oneri conseguenti all'applicazione del contratto stesso.

2. Le suddette anticipazioni saranno recuperate a favore del bilancio regionale in sede di erogazione dei contributi spettanti agli enti medesimi ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.


Art. 14

1. L'importo di L. 14.000 milioni indicato al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 è sostituito con l'importo di L. 16.700 milioni. In relazione a quanto precede l'autorizzazione si spesa per il 1989 è elevata di L. 2.700 milioni, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'importo di L. 2.700 milioni dal capitolo n. 29852 di cui L. 2.000 milioni dalla lettera g) e L. 700 milioni dalla lettera f) della specificazione contenuta nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1989.


Art. 15

1. L'integrazione finanziaria del capitolo n. 01502 di L. 1.350 milioni è finalizzata per L. 350 milioni che l'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio) provveda a completare gli interventi autorizzati in precedenti esercizi finanziari come previsto dall'art. 15 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58 a favore dei programmi di intervento per la disinfestazione del terreno agrario adiacente il lago di Bracciano in conseguenza del divieto di utilizzare il bromuro di metile, nonchè per il finanziamento dei progetti finalizzati alla sviluppo di colture alternative.

2. L'importo di L. 1.000 milioni è destinato ad interventi dei servizi di trattamento dei reflui oleari.


Art. 16

1. La presente legge è finalizzata a dare attuazione agli adempimenti di cui ai punti dal 1 a 4 dell'art. 22 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, agli effetti della successiva redazione dell’elaborato contabile di cui all’art. 2 della medesima legge regionale n. 15 del 1977. In relazione a quanto precede, le variazioni apportate alla competenza sono da intendersi mere partite contabili, a carico delle quali non è consentita l'assunzione di impegni di spesa.


[Tabelle <
> e <> ed elenchi: Omissis].




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 12 marzo 1990, n. 7 (S.O. n. 3).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 novembre 1990, n. 44 (S.S. n. 3).

(2) Aggiunge l'art. 21 alla legge regionale 30 aprile 1979, n. 39.

(3) L’autorizzazione di spesa di cui al presente articolo è stato elevato di L. 1.000.000.000 dall’art. 25, comma 1 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73 e di L. 1.500.000.000 dall’art. 9, comma 1 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.