| L.R. 12 Settembre 1994, n. 38 (1) |
| Definizione delle situazioni determinate dalla legge regionale 1 giugno 1982, n. 24, riguardante l'inquadramento del personale dell'ERSAL. |
Art. 1 1. Al fine di regolarizzare le situazioni determinatesi a seguito delle leggi regionali 1° giugno 1982, n. 24, contenente norme per l'inquadramento del personale dell'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), 12 gennaio 1991, n. 2, relativa al riordino dei servizi dell'ERSAL e per conseguire obiettivi analoghi a quelli di cui alle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 15, 23 marzo 1990, n. 33 e 2 aprile 1991, n. 13, in sede di prima applicazione della citata legge n. 2 del 1991: 1) i dipendenti dell'ERSAL, in alternativa all'inquadramento già effettuato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, possono, a domanda, essere reinquadrati, anche in soprannumero ad esaurimento, secondo i criteri di cui alla legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, con riferimento ai titoli posseduti alla data di promulgazione della legge regionale 1° giugno 1982, n. 24 ed al livello attribuibile secondo l'allegata tabella "A" (Omissis) di corrispondenza. Gli effetti giuridici dell'inquadramento nei nuovi livelli decorrono dal 1° agosto 1982, fermi restando gli effetti giuridici prodotti anteriormente a tale data dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; 2) (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalità); 3) (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalità). Art. 2
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in circa L. 400 milioni annui, graverà sul cap. n. 12101 dello stato di previsione della spesa dell'ERSAL (contributo sulle spese di funzionamento dell'ERSAL, art. 23 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10), che reca la necessaria disponibilità. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 settembre 1994, n. 26 (S.O. n. 8). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1 aprile 1995, n. 13 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |