Interventi contributivi a sostegno dei prodotti agricoli singoli od associati danneggiati dell'eccezionale attacco della tignola della patata (1) (2)

Numero della legge: 5
Data: 11 gennaio 1989
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1989

L.R. 11 Gennaio 1989, n. 5 (1)
Interventi contributivi a sostegno dei prodotti agricoli singoli od associati danneggiati dell'eccezionale attacco della tignola della patata (1) (2)


[ Art. 1

1. La Regione, a sostegno della ripresa produttiva delle aziende agricole danneggiate dell'eccezionale attacco della tignola alle coltivazioni della patata nell'anno 1987 interviene con contributi a titolo di parziale indennizzo dei danni subiti dai pataticoltori.

Art. 2


1. Ai produttori singoli od associati che, per l'effetto dell'attacco della tignola, hanno conseguito la produzione di patate prive dei requisiti per la commercializzazione, è concesso un contributo quale indennizzo a titolo di parziale risarcimento del danno fino alla misura massima di L. 7.500 per quintale di patate prodotte, ma non commercializzabili perchè deteriorate dall'azione infestante della tignola stessa verificatasi sia nella coltura in campo che nel prodotto immagazzinato.

Art. 3


1. Le domande per beneficiare delle provvidenze indicate dal precedente art. 2, debbono essere presentate in duplice copia, ai competenti settori decentrati dell'agricoltura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I settori decentrati dell'agricoltura provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di cui al precedente comma.

3. La Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura eroga i contributi di cui al precedente art. 2.

Art. 4


1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1988 il seguente capitolo di nuova istituzione:
capitolo n. 01258 avente la seguente denominazione: "Contributi per indennizzo a titolo di parziale risarcimento dei danni subiti dai coltivatori di patate per l'attacco della tignola" con uno stanziamento di L. 1.000 milioni.

2. La copertura finanziaria del predetto onere sarà assicurata mediante prelievo dal capitolo n. 29802, lettera q) del fondo globale per i provvedimenti legislativi del bilancio regionale di previsione 1988 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 5


1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.]


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1989, n. 3

(2) Legge abrogata dal numero 53) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.