Contributi per l' esercizio di servizi comunali di trasporto a favore del lavoro bracciantile stagionale (1) (2)

Numero della legge: 75
Data: 20 giugno 1980
Numero BUR: 20
Data BUR: 19/07/1980

L.R. 20 Giugno 1980, n. 75
Contributi per l' esercizio di servizi comunali di trasporto a favore del lavoro bracciantile stagionale (1) (2)


[Art. 1


In relazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 36 del 1979:
<< Contributi per l' esercizio delle autolinee di competenza comunale >> gli interventi della Regione Lazio possono essere finalizzati anche al trasporto stagionale dei braccianti.

Art. 2


I contributi indicati dall' articolo 4 della legge regionale n. 36 del 1979 nel caso di cui sopra sono elevati a L. 300 autobus - chilometro e le procedure che ogni comune o piu' comuni, di intesa tra di loro, dovranno rispettare, sono quelle indicate nella legge regionale n. 36 del 1979 e successive modifiche in quanto applicabili.

Art. 3


Nel caso in cui piu' comuni avanzino congiuntamente le loro richieste o propongano piani di intervento intercomunali la ripartizione degli interventi regionali avverra' secondo le indicazioni dei comuni stessi.

Art. 4


I comuni potranno organizzare i loro interventi di sostegno del trasporto per il lavoro bracciantile sia direttamente e con l' utilizzo eventuale anche di mezzi di trasporto gia' destinati ad altro tipo di trasporto collettivo, sia indirettamente con accordi con terzi che gia' provvedano o intendano provvedere al trasporto dei lavoratori braccianti.
In tal caso il comune dovra' garantire, oltre quanto indicato all' articolo 3 della legge regionale n. 36 del 1979, anche che a favore dei lavoratori braccianti trasportati vengano rispettate le norme di legge relative alla loro attivita' lavorativa.

Art. 5


Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 2 relativi all' anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni. Alla copertura finanziaria dell' onere di cui sopra si fara' fronte con una corrispondente quota sia in termini di competenza e sia in termini di cassa da detrarre dal capitolo n. 09001 del bilancio 1980:
<< Contributi per l' esercizio di autolinee di competenza comunale >> ed iscrizione al capitolo n. 09010 che si istituisce nel medesimo bilancio 1980, con la seguente denominazione: << Contributi per l' esercizio di servizi comunali di trasporto a favore del lavoro bracciantile >>.

Art. 6


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi delarticolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 19 luglio 1980, n. 20

(2) Legge abrogata dal numero 60) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.