L.R. 22 Gennaio 1993, n. 8 |
Modifiche agli articoli 7 ed 11 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, avente peroggetto: "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150kW".
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(Pubblicata nel B.U. 22 gennaio 1993, n. 4). Art. 1 1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 e' abrogato. Art. 2 1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, e' sostituito dal seguente: "3. In sede di collaudo debbono accertarsi il rispetto delle normative di cui all'articolo 10 e di eventuali prescrizioni tecniche stabilite nel provvedimento autorizzativo". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |