Modifiche agli articoli 7 ed 11 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, avente peroggetto: "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150kW".

Numero della legge: 8
Data: 22 gennaio 1993
Numero BUR: 4
Data BUR: 22/01/1993

L.R. 22 Gennaio 1993, n. 8
Modifiche agli articoli 7 ed 11 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, avente peroggetto: "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150kW".

(Pubblicata nel B.U. 22 gennaio 1993, n. 4).

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 e' abrogato.


Art. 2

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"3. In sede di collaudo debbono accertarsi il rispetto delle normative di cui all'articolo 10 e di eventuali prescrizioni tecniche stabilite nel provvedimento autorizzativo".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.