Rifinanziamento della legge regionale 20 maggio 1976, n. 19, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti da calamità naturali.(1)

Numero della legge: 49
Data: 15 ottobre 1976
Numero BUR: 28
Data BUR: 16/10/1976

L.R. 15 Ottobre 1976, n. 49
Rifinanziamento della legge regionale 20 maggio 1976, n. 19, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti da calamità naturali.(1)


Art. 1
Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1976, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 l'ulteriore spesa di L. 200 milioni per realizzare interventi di soccorso in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti da calamità naturali verificatesi nel periodo maggio-settembre 1976.


Art. 2

La Giunta regionale con propri atti provvederà a tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente legge, nonchè per la definizione dei conseguenti rapporti patrimoniali e finanziari.


Art. 3

All'onere derivante dalla presente legge, di L. 200 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 17.27.53 (elenco n. 3 - partita n. 5) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1976 e l'iscrizione della somma stessa in aumento dello stanziamento del capitolo 14.15.90 del bilancio stesso, la cui denominazione è modificata come segue: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti da calamità naturali verificatesi nell'anno 1976".


Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 16 ottobre 1976, n. 28 (S.O.).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 febbraio 1977, n. 46.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.