| L.R. 15 Ottobre 1976, n. 49 |
| Rifinanziamento della legge regionale 20 maggio 1976, n. 19, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti da calamità naturali.(1) |
Art. 1 Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1976, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 l'ulteriore spesa di L. 200 milioni per realizzare interventi di soccorso in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti da calamità naturali verificatesi nel periodo maggio-settembre 1976. Art. 2
La Giunta regionale con propri atti provvederà a tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente legge, nonchè per la definizione dei conseguenti rapporti patrimoniali e finanziari. Art. 3
All'onere derivante dalla presente legge, di L. 200 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 17.27.53 (elenco n. 3 - partita n. 5) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1976 e l'iscrizione della somma stessa in aumento dello stanziamento del capitolo 14.15.90 del bilancio stesso, la cui denominazione è modificata come segue: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti da calamità naturali verificatesi nell'anno 1976". Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note : (1) Pubblicata sul BUR 16 ottobre 1976, n. 28 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 febbraio 1977, n. 46. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |