| L.R. 8 Maggio 1979, n. 42 |
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Modificazione ed integrazione della legge regionale 10 aprile 1978, n. 16 avente per oggetto: " Concessione dei contributi alle associazioni iscritte all' albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1. (1)
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Art. 1 L' art. 2 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 16 e' sostituito dal seguente: " omissis ". In sede di prima applicazione le istanze previste dall'art. 2 della legge n. 16 del 1978 relative agli anni 1978 e 1979 devono pervenire, a pena di decadenza, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 2 All' art. 4 della legge regionale n. 16 del 1978 e' aggiunto il seguente comma: "omissis ". Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 maggio 1979, n. 15 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |