Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio. (1)

Numero della legge: 16
Data: 2 maggio 1995
Numero BUR: 13
Data BUR: 12/05/1995

L.R. 02 Maggio 1995, n. 16
Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio. (1)


Art.1

(Omissis) (2).


Art.2

1. (Omissis) (3).

2. (Omissis) (4).

3. (Omissis) (5).

Art.3

(Omissis) (6).


Art.4

(Omissis) (7).


Art.5

(Omissis) (8).


Art.6

1. (Omissis) (9).

2. (Omissis) (10).


Art.7

1. (Omissis) (11).

2. (Omissis) (12).


Art.8

(Omissis) (13).


Art.9

1. (Omissis) (14).

2. (Omissis) (15).


Art.10

1. (Omissis) (16).

2. (Omissis) (17).

3. (Omissis) (18).


Art.11

1. Al comma 3, dell'art. 30 della legge regionale n. 87 del 1990, è aggiunta la segente proposizione: "L'amministrazione provinciale può autorizzare per le gare di pesca deroghe alle limitazioni previste dalla legge in merito al numero delle catture
ed all'uso delle esche".

2. (Omissis) (19).


Art.12

1. All'art. 32 della legge regionale n. 87 del 1990, vengono aggiunte le seguenti parole: "e il certificato di buona salute del prodotto ittico rilasciato dal veterinario".


Art.13

1. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 87 del 1990, è aggiunta la seguente: "funge da segretario un dipendente dell'amministrazione provinciale".


Art.14

1. (Omissis) (20).

2. (Omissis) (21).

3. (Omissis) (22).


Art.15

(Omissis) (23).


Art.16

(Omissis) (24).


Art.17

(Omissis) (25).


Art.18

1. La prima frase del comma 2, dell'art. 45 della legge regionale n. 87 del 1990, viene sostituita con seguente: "Non è consentita l'iscrizione del pescatore a più di due associazioni di pescatori riconosciute".


Art.19 (26)

1. Il capitolo di bilancio n. 22401, che nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, ha avuto il codice n. 21173, citato nel comma 3 dell'art. 50 della legge regionale n. 87 del 1990, viene denominato come segue: "Spese e contributi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca, per le attività e per il funzionamento dello stabilimento ittiogenico".


Note:

(1) Pubblicata sul Bur 12 maggio 1995, n. 13 (S.O.).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica

(2) Sostituisce il punto 7), comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(3) Sostituisce il punto 3), comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(4) Sostituisce il punto 4), comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(5) Sostituisce il punto 9), comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(6) Sostituisce il comma 4, dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(7) Sostituisce il comma 10, dell'art. 9 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(8) Sostituisce l'ultima frase del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(9) Sostituisce il comma 12, dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(10) Sostituisce il comma 14, dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(11) Sostituisce la tabella di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(12) Sostituisce il comma 4, dell'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(13) Modifica il comma 2, dell'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(14) Sostituisce il comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(15) Sostituisce il comma 4, dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(16) Sostituisce il comma 11, dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(17) Sostituisce il comma 13, dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(18) Aggiunge il comma 25-bis, all'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(19) Sostituisce il comma 7, dell'art. 30 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(20) Sostituisce l'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(21) Sostituisce il punto d'ordine n. 11 della tabella allegata all'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(22) Aggiunge il punto d'ordine n. 24-bis alla tabella allegata all'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(23) Sostituisce il comma 1, dell'art. 44 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(24) Sostituisce il comma 4, dell'art. 44 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(25) Sostituisce il comma 6, dell'art. 44 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(26) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B11900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.