| L.R. 09 Giugno 1975, n. 58 |
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Scioglimento dei Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica.
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Art. 1 Alla promozione dello sviluppo e del perfezionamento della istruzione tecnica e professionale gia' affidata ai Consorzi provinciali obbligatori per l' istruzione tecnica e agli organi centrali e periferici dello Stato dal RDL 26 settembre 1935 n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in seguito trasferita alle Regioni a Statuto ordinario, per quanto attiene alle funzioni amministrative statali, dall' articolo 3 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 - provvede la Regione con i propri uffici o mediante delega agli Enti locali territoriali. I Consorzi provinciali obbligatori per l' istruzione tecnica costituiti nelle Province della Regione sono, pertanto, sciolti a decorrere dal 1° gennaio 1976. La Regione succede nella proprieta' dei beni mobili ed immobili dei Consorzi e nella titolarita' degli altri rapporti attivi e passivi. Art. 2 I Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica sono posti in liquidazione entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge. Entro il termine di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Pubblica Istruzione, nomina un unico Commissario liquidatore. Al Commissario liquidatore e' anche affidata l' amministrazione dei Consorzi con il conferimento dei poteri attribuiti ai rispettivi Consigli di amministrazione. La gestione commissariale si concludera' entro il 31 dicembre 1975 con un rendiconto soggetto all' approvazione della Giunta regionale. Art. 3 Il personale dipendente dei Consorzi provinciali per la istruzione tecnica, di ruolo ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 32, e' trasferito alla Regione conservando la posizione economica acquistata dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4 A decorrere dal 1° gennaio 1976 ed in attesa di una disciplina organica della materia, le funzioni amministrative, gia' di competenza del Consiglio di amministrazione del Consorzio, sono esercitate dalla Giunta regionale, che puo' delegarle all' Assessore alla Pubblica Istruzione. Art. 5 A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge. Art. 6 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1976, la spesa di L. 448 milioni, da iscriversi nel relativo stato di previsione in ragione di L. 148 milioni per gli stipendi del personale trasferito ai sensi del precedente articolo 3 e di L. 300 milioni per contributi e sovvenzioni per promuovere lo sviluppo ed il perfezionamento dell' istruzione tecnica e professionale. Al suindicato onere di L. 448 milioni si fara' fronte nell' anno finanziario 1976, quanto a L. 24 milioni con la disponibilita' derivante dalla soppressione del capitolo n. 1271, quanto a L. 224 milioni mediante utilizzazione delle disponibilita' derivanti dalla cessazione dell' onere di pari importo previsto dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale del Lazio nella seduta del 29 aprile 1975 concernente: << Rifinanziamento della legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore >> e quanto a L. 200 milioni mediante utilizzazione delle disponibilita' derivanti dalla cessazione dell' onere previsto dalla legge 23 settembre 1974, n. 64. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |