| L.R. 12 Giugno 1984, n. 26 |
| Interventi di garanzia a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali danneggiate dallo straripamento del fiume Aniene del febbraio 1984 (1) (2) |
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[ Art. 1
Art. 2
La FILAS SpA - finanziaria laziale di sviluppo, e' autorizzata a disporre del fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13, anche per la costituzione di un fondo rischi finalizzato alla prestazione di garanzie fidejussorie a fronte dei finanziamenti deliberati dal << medio - credito del Lazio >> a favore delle aziende danneggiate dall' alluvione del febbraio 1984. La FILAS SpA, a tal fine, stipulera' apposita convenzione con il << medio - credito del Lazio >> costituendo un fondo rischi per integrare le garanzie reali delle aziende che richiedano il finanziamento. Art. 3 Le aziende ubicate nell' area sinistrata e che intendono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge, dovranno presentare apposita domanda, corredata da perizia giurata attestante la natura e la consistenza del danno, al << medio - credito del Lazio >>. Art. 4 All' onere derivante dagli interventi fidejussori di cui alla presente legge si fara' fronte attraverso l' impiego della quota non utilizzata del fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13. Art. 5
(2) Legge abrogata dal numero 34) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |